Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1500 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ricevibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del titolo, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’amministrazione intimata che non provi l’avvenuto pagamento non può opporre alcun impedimento all’esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il commissario, ove sia dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso, e l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce legittima causa di impedimento all’adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per sei anni scolastici, condannando l’amministrazione all’attivazione con l’importo di 2.500,00 euro e al pagamento delle spese di lite.
Notificato il titolo all’amministrazione e formatosi il giudicato, accertato il perdurante inadempimento del Ministero, il ricorrente ha chiesto al TAR di dichiarare l’obbligo di conformarsi alle statuizioni della sentenza, di condannare l’amministrazione a corrispondere le somme, assegnando un termine, e di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.
Sul piano dell’ammissibilità, il TAR ha verificato l’ampio decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale norma impedisce al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notifica di precetto prima della scadenza, ma consente l’azione di ottemperanza una volta spirato il termine.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che le statuizioni del titolo non avevano ricevuto piena esecuzione e che l’amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto richiama il principio in tema di onere della prova dell’adempimento, citando la propria precedente decisione e le Sezioni Unite n. 13533 del 2001.
Accolto il ricorso, il TAR ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’attivazione della carta elettronica per l’importo indicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, affinché, su richiesta della parte ricorrente, provveda entro novanta giorni a dare completa esecuzione al titolo, compiendo ogni atto necessario, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento e che, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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