Obbligo di procedere sulla richiesta di appuntamento per il visto di studio (TAR Lazio n. 4138 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce oggetto di una pretesa giustiziabile la fase preliminare del procedimento di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, consistente nella fissazione dell’appuntamento presso l’Ambasciata per la formalizzazione dell’istanza. In caso di inerzia dell’Amministrazione, il silenzio serbato sulla richiesta di convocazione è impugnabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a., poiché la richiesta di appuntamento si atteggia come istanza idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere. Il termine entro cui l’Amministrazione deve provvedere alla convocazione è desunto in via analogica dai quindici giorni previsti dall’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009 (Codice Visti), applicabile anche ai visti nazionali con funzione sistematica.

Il Fatto

Il ricorrente agiva dinanzi al TAR Lazio per sentire accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, la quale non aveva dato alcun riscontro alla richiesta di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio e, alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato i presupposti dell’azione avverso il silenzio, individuati nell’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione e nell’inerzia serbata oltre il termine di conclusione del procedimento. Ha quindi osservato che il procedimento per il rilascio del visto richiede una fase preliminare, consistente nella fissazione di un appuntamento, in occasione del quale l’istanza viene formalizzata.

Tale fase preliminare, ha precisato il Tribunale, rientra pienamente nell’ambito del procedimento amministrativo ed è suscettibile di sindacato giurisdizionale; in senso contrario verrebbe a crearsi un “diaframma” tra Amministrazione e amministrati sottratto a ogni forma di pretesa giustiziabile, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2819 del 2 aprile 2025.

A ulteriore conferma, il giudice ha richiamato l’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, che, pur non avendo carattere immediatamente precettivo per l’uso dell’espressione “di norma”, conferma la rilevanza giuridica della scansione temporale dell’intero procedimento, comprensiva della fase preordinata alla fissazione dell’appuntamento. Se per il termine finale occorre fare riferimento ai novanta giorni dalla presentazione formale della domanda di cui all’art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999, per la convocazione il termine, decorrente dalla diffida, non può che essere più breve, soprattutto nella materia dei visti per motivi di studio, che attiene all’anno accademico in corso.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con ordine all’Ambasciata di procedere alla convocazione del ricorrente nel termine di venti giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate, in ragione del modesto lasso temporale intercorso, del comportamento processuale dell’Amministrazione e della situazione di obiettiva difficoltà organizzativa, con onere di refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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