Revoca del bando per errore materiale ammessa prima della conclusione (Cons. Stato n. 10220 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela di un avviso pubblico che rechi un’errata individuazione delle postazioni messe a gara è legittima quando la procedura non sia ancora pervenuta all’aggiudicazione. In fase endoprocedimentale il margine di discrezionalità dell’amministrazione è più ampio e la revoca non è subordinata al ricorrere di ipotesi tipiche, trovando fondamento negli artt. 21-octies e 21-nonies della l. n. 241/1990 e nei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Il carattere generale del bando e la natura di atto endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione non consentono di applicare integralmente la disciplina degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/1990 in tema di raffronto tra interesse pubblico e interesse privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario della mera proposta. La revoca non è sproporzionata quando la procedura non è conclusa.
Il Fatto
Gli appellanti avevano partecipato a un avviso pubblico indetto da Roma Capitale per la concessione decennale di posteggi fuori mercato destinati alla vendita di prodotti stagionali, risultando assegnatari all’esito della procedura. Con determinazione dirigenziale dell’aprile 2018 l’amministrazione aveva disposto la revoca in autotutela della procedura, accogliendo l’invito della Commissione tecnica che aveva rilevato l’impossibilità di assegnare due dei posteggi messi a gara.
Gli interessati impugnavano l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo che la revoca si fondava su un mero errore materiale nell’indicazione di un posteggio inidoneo al posto di uno idoneo, e chiedevano il risarcimento del danno. Il Tribunale respingeva il ricorso nel merito. Proponevano appello gli assegnatari, chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Gli appellanti assumevano che un errore materiale relativo a un solo posteggio, non incidente sulle altre assegnazioni, non potesse integrare l’interesse pubblico concreto richiesto per revocare un avviso già avviato, e che l’azione fosse sproporzionata.
Il Consiglio di Stato richiama gli artt. 21-octies e 21-nonies della l. n. 241/1990, integralmente richiamati nel provvedimento impugnato, e rileva che gli avvisi annullati erano viziati dall’errata individuazione iniziale di due dei diciassette posteggi, non definitivamente sanata nemmeno con la successiva integrazione, peraltro difettosa perché limitata al solo Allegato A. Tali avvisi non potevano quindi fondare l’assegnazione di un diritto a valenza decennale e dovevano essere oggetto di autotutela doverosa.
La decisione di revocare un bando affetto da profili di erroneità, almeno parzialmente ammessi dagli stessi appellanti, non è illegittima né sproporzionata, avuto riguardo allo stadio ancora endoprocedimentale della procedura, non pervenuta all’aggiudicazione, con conseguente maggior discrezionalità della stazione appaltante. Il Collegio richiama i principi in materia di revoca del bando, secondo cui l’esercizio dello ius poenitendi spetta all’amministrazione al cospetto del mutamento di una situazione di fatto non prevedibile, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento e mediante comparazione degli opposti interessi (Cons. St., sez. V, n. 220 del 2022 e Cons. St., sez. V, n. 582 del 2020).
Quanto all’affidamento, la natura di atto generale del bando e di atto endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione non consente di applicare integralmente la disciplina degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/1990 sul raffronto tra interesse pubblico e interesse privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario della mera proposta (Cons. St., sez. III, n. 2707 del 2021). L’istanza risarcitoria, non riproposta in appello, è rinunciata.
Il Collegio conferma la sentenza, compensa le spese e pone a carico degli appellanti il contributo unificato. Resta fermo l’obbligo per Roma Capitale di indire una nuova procedura in tempi rapidi, non risultando che vi abbia provveduto dal 2018.
Nota della Redazione
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