Appello al Consiglio di Stato avverso sentenza del TAR Sicilia (C.G.A.R.S. n. 1021 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di appello erroneamente proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso una sentenza del TAR Sicilia, la competenza a decidere spetta in via inderogabile alla Sezione giurisdizionale del C.G.A.R.S., in forza del d. lgs. n. 373 del 2003, attuativo dell’art. 23 dello Statuto speciale della Regione siciliana. Il termine perentorio di trenta giorni per il deposito dell’appello, previsto dall’art. 45 c.p.a., decorre dalla notificazione del gravame e non è interrotto né sospeso dal deposito medio tempore effettuato presso la segreteria della sede romana. Ne consegue l’irricevibilità dell’appello tutte le volte in cui tra la notifica e l’effettivo incardinamento presso il C.G.A.R.S. siano decorsi oltre trenta giorni, con irrilevanza delle vicende e delle cause del ritardo e delle statuizioni sulla riassunzione rese dalla Sezione romana priva di competenza.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Sicilia l’informativa interdittiva antimafia resa dalla Prefettura, il provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti della SCIA, nonché il parere delle forze di polizia e la nota ANAC di annotazione nel casellario. Il TAR respingeva il ricorso, compensando le spese.
La parte soccombente proponeva appello, notificandolo il 22 novembre 2023 e indirizzandolo al Consiglio di Stato. La Sezione III, con ordinanza del 29 gennaio 2024, accoglieva l’eccezione di incompetenza e disponeva la riassunzione innanzi al C.G.A.R.S. L’appello in riassunzione era notificato il 22 marzo 2024 e depositato il 26 marzo 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i propri precedenti in termini e le pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 9 e 10 del 2023. Rileva che ogni questione concernente il giudizio, compresa l’ammissibilità dell’appello, può essere decisa esclusivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa, la cui competenza funzionale è prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale avente rango costituzionale.
La Sezione romana, una volta investita dell’eccezione, non poteva decidere nel merito né in sede cautelare: doveva dichiarare con ordinanza la propria incompetenza, affinché il giudizio fosse riassunto dinanzi alla Sezione staccata. Il thema decidendum si sposta dunque sul rispetto del termine di deposito.
Il dato processuale è per tabulas: l’ordinanza di declinatoria è stata pubblicata e comunicata il 29 gennaio 2024; l’appello in riassunzione è stato notificato il 22 marzo 2024 e depositato il 26 marzo 2024. Tra la notifica originaria del 22 novembre 2023 e l’incardinamento presso il C.G.A.R.S. è decorso un termine superiore ai trenta giorni dell’art. 45 c.p.a.
Il Collegio ribadisce l’orientamento consolidato: il termine perentorio per il deposito inizia a decorrere dalla notificazione, anche se l’atto è erroneamente rivolto al Consiglio di Stato, e continua a decorrere fino a quando l’appello pervenga, in qualsiasi modo, alla segreteria del C.G.A.R.S. Il deposito presso la sede romana non ha effetto interruttivo né sospensivo, e irrilevante è il periodo di giacenza in quella sede impropria.
Ne deriva l’irricevibilità dell’appello per tardività del deposito. Resta irrilevante ogni diversa statuizione sui termini di riassunzione resa dalla Sezione romana, sfornita di competenza, peraltro in data successiva alla consumazione del termine spirato il 22 dicembre 2023. L’eccezione dell’Avvocatura dello Stato, riqualificata ex art. 73, comma 3, c.p.a. come irricevibilità, è pertanto fondata. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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