Nessun riallineamento dell’anzianità in caso di atti di inquadramento consolidati (Cons. Stato n. 6787 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, secondo il combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Nel pubblico impiego rientrano tra i rapporti esauriti gli atti di inquadramento consolidatisi per decorso del termine decadenziale di impugnazione. Il fatto che il rapporto di lavoro sia ancora in corso non esclude il carattere definitivo delle singole situazioni giuridiche che ne costituiscono il contenuto. Il giudice comune non può procedere alla disapplicazione di norme di legge, neppure quando siano già state dichiarate costituzionalmente illegittime ma continuino a regolare rapporti esauriti, essendo il sindacato riservato in via esclusiva alla Corte costituzionale.
Il Fatto
L’appellante, appartenente alla Polizia di Stato, era stato promosso alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza dalla data dei fatti posti a fondamento della promozione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 224 del 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 nella parte in cui non prevedeva il riallineamento della decorrenza giuridica della qualifica attribuita per meriti straordinari a quella riconosciuta al personale che avesse conseguito la medesima qualifica all’esito delle successive procedure concorsuali o selettive.
Indetto un concorso interno per la copertura di posti di vice ispettore, il ricorrente vi partecipava dichiarando, nella domanda telematica, la qualifica e la decorrenza risultanti dallo stato matricolare. La Commissione esaminatrice, con verbale del 18 giugno 2021, ha determinato i criteri di valutazione dei titoli di servizio sulla base delle decorrenze matricolari, senza considerare l’eventuale riallineamento. Approvata la graduatoria finale, il ricorrente non risultava collocato in posizione utile. Impugnava quindi la graduatoria e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso ritenendo consolidatesi le posizioni di ruolo. Propone appello.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’appellante deduce la violazione dei criteri che regolano gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. Sostiene che il rapporto di impiego, ancora in atto, non possa restare insensibile alla declaratoria di incostituzionalità, altrimenti risultando violati l’art. 97, comma 2, Cost. e l’art. 36, comma 1, Cost. Il motivo è infondato.
Il Consiglio di Stato richiama l’interpretazione che la stessa giurisprudenza costituzionale fornisce del combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953: l’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento incontra il limite dei rapporti esauriti. Tra questi devono essere ricompresi, nell’ambito del pubblico impiego, gli atti di inquadramento ormai consolidatisi per decorso del termine decadenziale di impugnazione.
La Corte chiarisce che la circostanza del rapporto di impiego ancora in corso non esclude il carattere definitivo delle singole situazioni giuridiche che ne costituiscono il contenuto. Anche nei rapporti di durata, singoli provvedimenti amministrativi possono consolidarsi definitivamente, divenendo insensibili alle successive declaratorie di illegittimità costituzionale. Diversamente opinando, ogni successiva procedura selettiva consentirebbe di rimettere indirettamente in discussione atti ormai inoppugnabili, eludendo il regime decadenziale previsto per l’azione di annullamento.
L’appellante, attraverso l’impugnazione della graduatoria concorsuale, mira in realtà a conseguire il medesimo risultato sostanziale che avrebbe potuto ottenere soltanto mediante la tempestiva contestazione degli atti di inquadramento. Il consolidamento della posizione di ruolo costituisce, dunque, limite invalicabile all’applicazione retroattiva della sentenza della Corte costituzionale.
Con il secondo motivo l’appellante sostiene l’omesso esercizio del potere di disapplicazione, che il giudice dovrebbe compiere anche d’ufficio. Anche tale motivo è infondato. Il sistema di giustizia costituzionale delineato dalla Costituzione, fondato sul sindacato accentrato, esclude che il giudice comune possa disapplicare norme di legge ritenute costituzionalmente illegittime, essendo riservata in via esclusiva alla Corte costituzionale la declaratoria di incostituzionalità delle norme primarie. Il principio vale anche quando la disposizione sia già stata dichiarata illegittima ma continui a regolare i rapporti esauriti. L’appello è respinto, con spese compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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