Google Earth e ortofoto provano l’epoca dell’abuso edilizio (Cons. Stato n. 10223 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull’interessato, non sull’amministrazione. Le risultanze di Google Earth e le ortofoto storiche consultabili sul Webgis comunale e sul SIT regionale costituiscono prove documentali idonee a rappresentare fatti, persone o cose e, dunque, a dimostrare la non preesistenza delle opere. Le dichiarazioni dei precedenti proprietari contenute nell’atto di compravendita non integrano un principio di prova della preesistenza ante 1967. Accertata la realizzazione delle opere in area vincolata, l’assenza di autorizzazione paesaggistica e di titolo abilitativo ne impone la repressione, con rigetto della domanda di sanatoria.

Il Fatto

Il proprietario di un terreno agricolo in area sottoposta a tutela paesaggistica presentava nel febbraio 2017 una s.c.i.a. per opere di ristrutturazione interna e cambio d’uso di un immobile dichiarato preesistente al 1967. A seguito di sopralluogo il Comune accertava manufatti realizzati senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica, con variazione di sagoma e copertura rispetto alla posizione originaria. Seguivano l’ordinanza di sospensione dei lavori, quella di demolizione e il silenzio-diniego sulla domanda di sanatoria.

Il TAR Puglia respingeva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Il ricorrente appellava, contestando in particolare l’affidabilità delle rilevazioni aerofotografiche poste a fondamento dei provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo probatorio della datazione delle opere. L’appellante invocava la giurisprudenza secondo cui le aerofotogrammetrie reperibili su Google Earth non conferiscono adeguata certezza sul momento dello scatto, sostenendo l’inattendibilità del Webgis e del SIT regionale.

La tesi non regge. Le immagini di Google Earth sono state utilizzate solo per evidenziare la traslazione dell’immobile, mentre l’inesistenza pregressa dei manufatti si desume dalle ortofoto storiche consultabili sul Webgis comunale e sul SIT della Regione Puglia, sistemi che non lasciano dubbi circa genuinità e data di formazione. In istruttoria i fotogrammi sono serviti a comprovare quanto già accertato tramite gli archivi regionali.

La Corte richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 3024 del 2 aprile 2023, secondo cui l’onere probatorio sull’epoca dell’abuso grava sull’interessato e la rilevanza delle risultanze di Google Earth è riconosciuta tanto dalla giurisprudenza amministrativa quanto da quella penale, trattandosi di prove documentali (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9612 del 2023; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1278 del 2024). L’appellante non ha offerto alcun elemento oggettivo, ma solo prospettazioni ipotetiche e valutazioni di parte: non assumono rilievo le dichiarazioni dei precedenti proprietari nell’atto di compravendita.

Il rigetto del primo motivo travolge il terzo, costruito sulla pretesa edificazione ante 1967 per superare l’assenza di autorizzazione paesaggistica. Anche il secondo motivo è infondato: il suolo ricade in zona agricola regolamentata dall’art. 47 delle NTA, è sottoposto a tutela dal PPTR e dalla variante al PRG di adeguamento al PUTT/P, ed è vincolato ai sensi del D.M. 1 maggio 1985. È dunque pacifico che i manufatti siano stati realizzati in assenza di titolo e di autorizzazione paesaggistica.

L’appello è respinto nel merito, con assorbimento dell’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi e condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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