Azione di ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3546 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, accertata la rituale notificazione del titolo esecutivo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Ove sia spirato il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, non potendo giovarsi del proprio contegno inerte. La misura delle astreintes non è applicata ove non ne risulti equa la somministrazione.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che le aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un totale di € 2.000,00.
Il titolo giudiziale risulta notificato all’amministrazione e passato in giudicato per mancata impugnazione, con attestazione di cancelleria. Lamenta l’istante l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. Risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.
La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Ciò in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e del rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Va invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione di detta misura nel caso di specie, anche tenuto conto del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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