Il silenzio-inadempimento della P.A. si estingue con la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto (TAR Lazio n. 13248 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto dall’istante, satisfattiva dell’interesse dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. In tale evenienza il giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., senza necessità di esaminare le censure di merito, ormai prive di oggetto. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non presuppone l’accertamento della fondatezza della pretesa azionata, ma soltanto la verifica che l’interesse fatto valere abbia trovato soddisfazione per effetto dell’attività provvedimentale sopravvenuta. Nei casi in cui la definizione del giudizio consegua alla condotta satisfattiva dell’amministrazione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, aveva presentato in data 20 marzo 2023 un’istanza di ricongiunzione contributiva all’amministrazione di appartenenza e all’INPS, rimasta priva di riscontro. Dopo la formalizzazione di una diffida del 07.05.2025 e la successiva reiterazione del 26.05.2025, anch’esse senza esito, l’interessato aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio per sentir accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere entro il termine di trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata da parte ricorrente in data 1.4.2026, con la quale era stata rappresentata l’intervenuta emissione, da parte dell’INPS, del provvedimento relativo alla ricongiunzione contributiva a suo favore.
La produzione del provvedimento sopravvenuto ha soddisfatto compiutamente l’interesse che aveva dato causa al giudizio, rendendo superfluo l’esame delle censure formulate avverso l’inerzia dell’amministrazione. In tal senso, il collegio ha ritenuto che ricorressero i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di definire il processo quando, dopo la proposizione del ricorso, il provvedimento richiesto o un atto equivalente sia stato comunque adottato.
Quanto alle spese di lite, il tribunale ha disposto la compensazione integrale, valorizzando le concrete modalità di svolgimento della vicenda e rilevando, peraltro, che il difensore di parte ricorrente non aveva formulato alcuna richiesta al riguardo. La pronuncia si è conclusa con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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