Indennità di imbarco dovuta solo per i giorni di effettivo imbarco (Cons. Stato n. 10220 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità mensile di imbarco prevista dagli artt. 4 e 5 della legge n. 78 del 1983 spetta ai militari per i soli giorni di effettivo imbarco, con inizio e cessazione dal passaggio di consegne tra gli equipaggi. Il riferimento normativo alla mensilità attiene al momento della corresponsione dell’indennità e non alla modalità di calcolo della stessa. La ratio della disposizione risiede nell’atipicità della posizione del personale impiegato in navigazione, caratterizzata dalla permanenza a bordo nell’arco delle ventiquattro ore. Ne consegue che l’indennità non è dovuta a prescindere dai giorni di imbarco effettivo, come avveniva nel regime precedente. Il meccanismo di trascinamento invocato non modifica il criterio di computo.
Il Fatto
Il ricorrente in primo grado aveva chiesto l’accertamento del diritto alla percezione dell’indennità di impiego operativo nella misura integrale, con applicazione del meccanismo di trascinamento previsto dall’art. 5, comma secondo, del d.P.R. n. 394 del 1995, a decorrere dal 10.9.1996. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 1820/2022 aveva respinto il ricorso.
La moglie ed erede del ricorrente ha proposto appello. Il thema decidendum riguarda la base di calcolo del dovuto: giornaliera, come ritenuto dal TAR, ovvero mensile, come sostenuto dall’appellante. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello infondato. La ricostruzione del TAR è coerente con la ratio dell’art. 4 della legge n. 78 del 1983: l’indennità è stata prevista per l’atipicità della posizione del personale imbarcato, caratterizzata dalla permanenza a bordo per l’intera giornata. Da ciò deriva che l’indennità è dovuta solo per i giorni di effettivo imbarco.
Il Consiglio di Stato richiama e condivide il precedente del C.G.A.R.S. n. 936/2019, secondo cui l’indennità spetta ai militari per i soli giorni di effettivo imbarco, con inizio e cessazione dal passaggio di consegne tra gli equipaggi. Il precedente richiama a sua volta Cons. Stato, sez. IV, n. 5759 del 2005 e TAR Lazio n. 4398/2018.
Il Collegio respinge le due obiezioni dell’appellante. Il riferimento alla mensilità contenuto nella norma attiene al momento della corresponsione e non alla modalità di calcolo. Quanto alle circolari dell’ottobre 2011, l’eventuale successiva corresponsione deriva esclusivamente dal dato variabile delle maggiori disponibilità finanziarie dell’amministrazione.
Accertata l’infondatezza nel merito, il Collegio dichiara irrilevanti le ulteriori deduzioni sull’onere della prova del trattamento percepito: l’esito del giudizio dipende dal fondamento giuridico della pretesa, non dalla piattaforma fattuale. Non vi è luogo a provvedere sulle richieste istruttorie, funzionali a una prospettazione risultata infondata per ragioni diverse dalla ricostruzione contabile.
Né il TAR può ritenersi viziato da omessa pronuncia, avendo deciso in senso negativo sul profilo propedeutico e correttamente arrestato la propria valutazione. Il Consiglio di Stato dispone la compensazione delle spese, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e alla mancata difesa scritta dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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