Prova presenza straniero e attestazione religioso non vincolata da circolare (Cons. Stato n. 10223 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, la prova della presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 non è riservata alle attestazioni provenienti da organismi pubblici. Le circolari ministeriali non costituiscono fonti del diritto, non vincolano il giudice e non possono restringere il novero dei mezzi di prova ammessi dalla legge. È pertanto idonea a integrare il requisito la dichiarazione del religioso che attesti la frequentazione di una struttura di assistenza, dovendosi privilegiare un’interpretazione estensiva coerente con la ratio della disciplina. Il provvedimento prefettizio che escluda tale documentazione è illegittimo per difetto di motivazione.

Il Fatto

Con istanza del 25 luglio 2020, il datore di lavoro di un cittadino extracomunitario presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Mantova domanda di emersione del lavoro irregolare, per lavoro domestico. A sostegno della presenza in Italia anteriormente all’8 marzo 2020, l’istante produceva la dichiarazione di un religioso, rappresentante di una onlus, che attestava la frequenza del centro e l’erogazione di beni di prima necessità a partire dal gennaio 2020.

Lo Sportello Unico, con decreto del 3 febbraio 2022, archiviava l’istanza: da un lato la dichiarazione non proveniva da struttura pubblica, dall’altro la Asl smentiva le affermazioni dello straniero. Il TAR Lombardia, sede di Brescia, rigettava il ricorso con sentenza n. 532 del 25 maggio 2022. Lo straniero appellava la pronuncia, riproponendo l’unico motivo di primo grado; la Sezione accoglieva l’appello cautelare con ordinanza n. 1005.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 103 del d.l. n. 34/2020 prevede due canali di regolarizzazione e, in entrambi, richiede la presenza sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020. La norma, tuttavia, non specifica le modalità con cui tale presenza debba essere attestata.

Il Ministero dell’Interno è intervenuto con la circolare del 30 maggio 2020 e con le FAQ del 13 giugno 2020, che indicavano la documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, intendendo questi ultimi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che svolgono una funzione pubblica o un servizio pubblico. Con la circolare del 17 novembre 2020 ha poi escluso espressamente le dichiarazioni testimoniali.

Il Consiglio di Stato qualifica tali atti come circolari interpretative, prive di capacità di innovare l’ordinamento e non vincolanti per il giudice. Richiama la propria giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5664 del 2017, secondo cui una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio. Le indicazioni ministeriali conservano però valore ermeneutico.

Da qui la conclusione: se il presupposto è regolarizzare la posizione di chi versa in condizione di illegalità, la voluntas legis non può essere letta nel senso di associare la prova esclusivamente agli organismi pubblici. Diversamente si escluderebbero gli enti del terzo settore che prestano assistenza a soggetti in condizioni di precarietà. Poiché la categoria dei soggetti abilitati è ampia e comprende, secondo le stesse indicazioni ministeriali, anche compagnie telefoniche e banche, non è ragionevole ritenere inidonea la certificazione del religioso, equiparabile a una dichiarazione testimoniale.

L’appello è accolto, l’interpretazione estensiva si impone in ragione della ratio della disciplina; per l’effetto il ricorso di primo grado è accolto e il provvedimento annullato, ai fini del tempestivo riesame della documentazione da parte dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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