Termini perentori della VIA e inerzia della Commissione PNRR-PNIEC (TAR Puglia n. 1022 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori e non possono essere derogati se non per dichiarazione espressa di successive leggi della Repubblica, nel rispetto del diritto europeo. L’inerzia della Commissione tecnica PNRR-PNIEC integra una ipotesi di silenzio-inadempimento censurabile, non giustificata né dai criteri di priorità nella trattazione dei progetti né dall’elevato numero di istanze pendenti. Le disfunzioni organizzative interne agli uffici non costituiscono esimente dell’obbligo di provvedere. Al procedimento di VIA si applicano gli istituti di semplificazione, tra cui il meccanismo di silenzio-assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, quale paradigma generale dell’azione amministrativa nei rapporti tra amministrazioni.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 3 ottobre 2022 al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’istanza di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 55 MW, con opere di connessione, nel territorio di due Comuni della provincia di Foggia. Il procedimento ha attraversato le fasi di pubblicazione degli avvisi e di consultazione del pubblico, conclusesi nell’aprile 2024, senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC si esprimesse.

La società ha quindi agito ex art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento entro un termine prefissato, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Si sono costituiti il MASE e il Ministero della cultura senza depositare memorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dei termini del procedimento di VIA. L’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 li considera espressamente perentori, e l’art. 3-bis del medesimo decreto ammette deroghe solo per dichiarazione espressa di successive leggi, con salvezza del diritto europeo. Tale assetto non è scalfito dai criteri di priorità nella trattazione dei progetti: la novella sul trattamento dei progetti prioritari ha precisato che essa non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale.

Quanto all’elevato numero di istanze pendenti, il TAR richiama il principio per cui non possono essere addotti a giustificazione dell’inadempimento ritardi o disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo questi assumere rilievo solo quale eventuale esimente di responsabilità personale del funzionario (Cons. Stato n. 9791/2024).

Il Collegio ritiene applicabili al procedimento di VIA anche gli istituti di semplificazione o di superamento implicito dell’inerzia delle amministrazioni coinvolte, richiamando i propri precedenti (TAR Puglia n. 1264/2024 e n. 500/2024). L’art. 25, comma 1, del TUA prevede che l’autorità competente proceda comunque alla valutazione qualora i pareri non siano resi nei termini o esprimano valutazioni negative. La disposizione si coordina con l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, che disciplina il silenzio-assenso tra amministrazioni: il silenzio dell’amministrazione interpellata è equiparato ope legis a un atto di assenso e consente l’adozione del provvedimento conclusivo, secondo un’interpretazione estensiva valevole per ogni procedimento pluristrutturato (Cons. Stato, Commissione speciale, parere n. 1640/2016).

Quanto alla scansione temporale, l’art. 25, comma 2-bis, del TUA impone alla Commissione PNRR-PNIEC di esprimersi entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro 130 dalla pubblicazione; nei successivi 30 giorni il direttore generale adotta il provvedimento di VIA, previo concerto del MIC entro 20 giorni. Il Collegio osserva che il concerto con il MIC si colloca in una fase successiva alla stasi lamentata, che riguarda la mancata determinazione della Commissione tecnica. Inoltre, per il concerto vale la deroga dell’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021: per gli impianti su aree idonee l’autorità paesaggistica esprime parere obbligatorio non vincolante e, decorso inutilmente il termine, l’amministrazione provvede comunque.

Ricostruito il quadro normativo, il TAR ravvisa una ipotesi di inerzia censurabile e accoglie il ricorso, ordinando al Ministero di determinarsi entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta resta subordinata a istanza di parte e al perdurare dell’inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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