L’esercizio dell’attività commerciale presuppone la regolarità urbanistica dei locali (TAR Sardegna n. 241 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per l’intera durata del suo svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui l’attività viene posta in essere. Ne consegue il potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali ove sia stata accertata l’abusività delle opere realizzate. La definizione negativa del giudizio di ottemperanza non richiede, in fase cautelare, un supplemento di accertamento sul fumus quando la difformità edilizia è stata definitivamente accertata dal giudice d’appello.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte del proprietario di un chiosco adibito ad edicola, degli atti con cui il Comune aveva interdetto l’esercizio dell’attività commerciale ivi svolta, ordinando il rilascio dell’area e del manufatto. L’ordinanza demolitoria era stata, infatti, confermata dal T.A.R. prima e dal Consiglio di Stato poi, con conseguente atto di acquisizione dell’area al patrimonio comunale.
L’interessato, premessa l’istanza di accertamento di conformità per il mantenimento della pavimentazione sottostante il chiosco, agiva avverso il silenzio-rigetto formatosi su tale istanza e, con motivi aggiunti, proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato e per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del successivo provvedimento interdittivo dell’attività commerciale.
La Motivazione della Corte
Il T.A.R. Sardegna ha in primo luogo respinto l’istanza di rinvio della trattazione della domanda cautelare, ritenendo che i provvedimenti indicati dall’istante fossero non pertinenti rispetto all’oggetto della cautela richiesta. Ha quindi escluso la sussistenza del fumus boni iuris, richiamando il principio per cui la regolarità urbanistica dei locali costituisce presupposto indefettibile per l’esercizio dell’attività commerciale.
In disparte la reputata dubbia competenza del T.A.R. a conoscere dell’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha valorizzato il giudicato formatosi sulla sentenza che ha definitivamente accertato la difformità urbanistico-edilizia del chiosco. Tale accertamento rende il manufatto inidoneo ad essere adibito ad alcuna attività commerciale, non potendo l’amministrazione consentire la prosecuzione di un’attività i cui locali siano abusivi.
La misura cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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