Ottemperanza e risarcimento: onere della prova e difetto di giurisdizione (Cons. Stato n. 10229 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, la domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo o dall’inerzia della pubblica amministrazione nell’esecuzione del giudicato è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. e va esaminata secondo lo schema della responsabilità aquilana ex art. 2043 cod. civ.. Sul ricorrente incombe l’onere di provare il fatto illecito, il danno nella sua esistenza e ammontare, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo, non essendo ammesse presunzioni in ordine alla colpa dell’amministrazione. Quest’ultima si esonera dimostrando che il ritardo deriva da difficoltà tecniche o organizzative riconducibili a errore scusabile. Il danno da omessa custodia dei beni acquisiti al patrimonio comunale, non ricollegandosi all’esecuzione del giudicato né all’esercizio del potere, esula dalla giurisdizione amministrativa e appartiene al giudice ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal Consiglio di Stato l’annullamento dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale e del provvedimento di irricevibilità della SCIA relativa al ripristino dello stato dei luoghi. Con una successiva pronuncia di ottemperanza il Comune era stato onerato di attivarsi presso la conservatoria per cancellare la trascrizione dell’atto di acquisizione. L’annotazione interveniva solo nel settembre 2020, con un ritardo di oltre due anni.

La società ha quindi proposto ricorso ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. chiedendo il ristoro del lucro cessante da mancata locazione di dodici unità immobiliari e del danno da atti vandalici e furti subiti nel periodo di apprensione del compendio. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità della pretesa e, nel merito, l’assenza di colpa e di prova del pregiudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La pretesa, quanto al lucro cessante, si fonda sull’inadempimento delle prescrizioni impartite con la sentenza passata in giudicato e correttamente è stata avanzata dinanzi al giudice dell’ottemperanza. La domanda va però scrutinata secondo i canoni della responsabilità extracontrattuale, con le relative ricadute sull’onere della prova.

Il ricorrente deve dimostrare la condotta antigiuridica, l’evento dannoso, il nesso eziologico e l’imputabilità a titolo di dolo o colpa. Non operano presunzioni a carico dell’amministrazione, che può escludere la colpa provando difficoltà tecniche od organizzative o un errore scusabile, senza potersi trincerare dietro prassi consolidate contrarie ai principi di imparzialità e buona fede ex art. 97 Cost. e art. 1 legge n. 241/1990. Il mero superamento del termine non basta a fondare la colpa.

Nel caso concreto il Comune ha dato prova di essersi attivato immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza, investendo il proprio legale del dubbio interpretativo sugli adempimenti. La verificazione ha inoltre attestato che il possesso del bene è rimasto nella sfera giuridica della società, non essendovi consegna formale delle chiavi né verbali in contraddittorio: la trascrizione ha natura meramente dichiarativa. Manca dunque il nesso di causalità tra l’inerzia e il pregiudizio lamentato.

Quanto al lucro cessante, i nove contratti versati in atti non hanno data certa, risultano in parte successivi all’ordinanza di demolizione e non diedero luogo a effettiva locazione, pur essendo il bene nella disponibilità della società. Mancava la prova che essi avrebbero potuto esplicare efficacia oltre la scadenza o che gli immobili sarebbero stati senz’altro locati al canone pattuito. L’asserzione del danno resta una mera congettura.

Sul diverso capo relativo ai danni da atti vandalici e furti, il Collegio rileva il difetto di giurisdizione. Il pregiudizio non si ricollega alla mancata esecuzione del giudicato, ma alla responsabilità per omessa custodia, fonte di illecito civile estranea all’esercizio del potere amministrativo: la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il ricorso è quindi in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese di lite e spese di verificazione poste a carico della società ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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