Ottemperanza e commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 2713 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato, la domanda di ottemperanza proposta dinanzi al giudice amministrativo è accolta quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, di cui sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, per gli anni scolastici pregressi, comporta per l’Amministrazione l’obbligo di provvedere all’accredito della somma prevista, con gli interessi o la rivalutazione secondo la disciplina di cui all’art. 48-bis, comma 1, d.l. n. 66 del 1989. In caso di persistente inadempienza, il giudice può nominare sin da quel momento un commissario ad acta, quale organo ausiliario, per l’esecuzione in via sostitutiva degli atti necessari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al giudice ordinario per ottenere il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, con sentenza n. 308/2024, ha dichiarato il diritto alla prestazione e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di € 1.500,00.
La sentenza, passata in giudicato, è stata notificata al Ministero, ma l’Amministrazione non ha provveduto all’adempimento. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire la pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro è stata ritualmente notificata e che l’Amministrazione non ha dato corso all’esecuzione. Ha inoltre verificato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, che consente al creditore di procedere all’esecuzione forzata decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo.
Il Tribunale ha quindi disposto la condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente con gli interessi o la rivalutazione, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. L’ottemperanza è stata estesa anche alle spese di lite liquidate dal giudice di merito.
Con riguardo alla nomina del commissario ad acta, il Collegio ha valorizzato la natura strumentale dell’istituto, volto ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale. Ha nominato il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnando il termine di 60 giorni per l’esecuzione, con facoltà di ricorrere ai capitoli di bilancio e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, ma le ha liquidate in misura ridotta, tenendo conto del carattere seriale della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto, in conformità ai principi espressi dal Consiglio di Stato in materia di liquidazione delle spese per le cause concernenti la carta docente.
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Nota della Redazione
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