Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sardegna n. 1022 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente precario al beneficio economico della Carta elettronica per la formazione e condannato l’Amministrazione al pagamento. Il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo è divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine congruo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a termine, ha agito davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00, erogato tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’accredito complessivo di euro 1.500,00 oltre interessi legali.
La decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Notificato il titolo esecutivo, l’Amministrazione non ha adottato alcun atto di adempimento e il termine di centoventi giorni è decorso senza esito. Di qui il ricorso, con domanda di nomina di un commissario ad acta e di condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’azione. La sentenza del giudice del lavoro risulta notificata all’Amministrazione l’11 febbraio 2024 e divenuta definitiva per effetto dell’attestazione di Cancelleria del 25 settembre 2025. Il ricorso è stato notificato il 28 settembre 2025, dunque dopo la scadenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge.
Accertata l’inerzia, il TAR dichiara il ricorso fondato e accoglie la domanda di ottemperanza. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica secondo le statuizioni del giudice del lavoro. La statuizione opera sempre che nelle more l’Amministrazione non abbia già ottemperato, circostanza che dagli atti non risulta.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. All’ausiliario è assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte interessata per porre in essere gli atti necessari all’esecuzione.
Il Collegio precisa che il commissario potrà agire anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e relativi decreti attuativi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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