Assegnazione temporanea ex art. 42-bis: il diniego per esigenze di servizio delle Forze di Polizia richiede una motivazione congrua e specifica (TAR Lazio n. 11104 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 richiesta da appartenente alle Forze di Polizia, il diniego fondato su motivate esigenze organiche o di servizio ai sensi dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 non può essere sorretto da clausole di stile o formule generiche. L’amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria accurata e a motivare in modo specifico e concreto, illustrando le ragioni per cui il trasferimento incide effettivamente sull’organizzazione del servizio e perché non sia possibile adottare ragionevoli misure organizzative alternative. La motivazione deve dar conto della ponderazione tra le esigenze di servizio e gli interessi di rilievo costituzionale sottesi all’istanza, quali l’unità familiare e la tutela del minore.
Il Fatto
Un’agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Roma, sezione Polizia Stradale di Settebagni, madre di un bambino nato nell’agosto 2024, chiedeva all’amministrazione l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 presso la Sezione Polizia Stradale di Rieti, ove risiedeva il nucleo familiare. L’istanza mirava a conciliare il lavoro con le esigenze di assistenza al figlio, reso difficoltoso dalla distanza di circa 80 km tra le sedi.
L’amministrazione rigettava l’istanza, deducendo esigenze di servizio legate alla carenza di organico e alla complessità dei compiti svolti dall’ufficio di appartenenza, nonché ritenendo la distanza non ostativa alla cura del minore. Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare da parte del TAR, che aveva ordinato un riesame, l’amministrazione disponeva l’assegnazione temporanea richiesta “con riserva”, mantenendo ferma la contestazione della legittimità del diniego originario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, richiamato il quadro normativo, ricorda che per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 può essere negata solo in presenza di “casi o esigenze eccezionali”. Per gli appartenenti alle Forze di Polizia, l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 introduce una disciplina speciale, ammettendo il diniego per “motivate esigenze organiche o di servizio”.
La giurisprudenza citata, anche del Consiglio di Stato, chiarisce che tale previsione non costituisce un “svincolo” dall’obbligo motivazionale: l’amministrazione deve sempre offrire una motivazione specifica che renda intellegibili le esigenze organizzative che giustificano la compressione di interessi privati dotati di copertura costituzionale, come l’unità familiare. Il diniego non può fondarsi su mere carenze di organico non particolarmente gravi o sul generico richiamo alle funzioni del reparto di assegnazione, senza dimostrare l’impossibilità di adottare soluzioni organizzative alternative.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene il provvedimento impugnato viziato da difetto di istruttoria e di motivazione. Le ragioni addotte appaiono generiche e non supportate da una verifica puntuale: l’amministrazione non ha considerato le deduzioni della ricorrente circa l’assenza di scoperture nel suo specifico ruolo, la consistente carenza di organico nella sede di destinazione e le peculiari condizioni familiari e di salute. Tale carenza è confermata dal successivo provvedimento del 25 luglio 2025, con cui, all’esito del riesame cautelare, l’amministrazione ha riconosciuto l’assenza di motivi ostativi all’aggregazione.
La sentenza accoglie il ricorso, annulla il diniego e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di eliminare la riserva apposta al provvedimento di assegnazione temporanea, riconoscendo la fondatezza delle istanze di conciliazione vita-lavoro della ricorrente quale strumento di tutela del minore e di promozione della parità di genere.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.