Legittimo il declassamento a rurale dell’area già edificabile nel nuovo piano strutturale (TAR Toscana n. 1022 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte con cui il Comune individua il perimetro del territorio urbanizzato e destina un’area al territorio rurale costituiscono espressione di ampia discrezionalità pianificatoria, sindacabile solo per errori di fatto o abnormi illogicità. La previa destinazione edificatoria non genera alcun affidamento tutelabile, salvo che essa si sia concretizzata in uno strumento attuativo approvato o convenzionato, ovvero in un’aspettativa qualificata. In difetto di tali circostanze la scelta peggiorativa non esige motivazione rafforzata, essendo sufficiente l’indicazione degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo e di tutela del paesaggio. Il rigetto motivato delle osservazioni del privato esaurisce l’onere argomentativo dell’Amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di particelle di terreno nella frazione di Bivigliano, classificate dal precedente strumento urbanistico come lotti di completamento in zona “B”, con capacità edificatoria complessiva di mq 850. Aveva presentato una pratica edilizia per la realizzazione di quattro edifici monofamiliari, il cui iter si era protratto fino all’entrata in vigore della norma transitoria di cui all’art. 228, comma 3, l.r. Toscana n. 65/2014, che ne aveva impedito la conclusione; la pratica era stata archiviata.

Con le deliberazioni consiliari nn. 4 e 5 dell’11.2.2020 il Comune di Vaglia ha approvato la variante generale al Piano Strutturale e il nuovo Piano Operativo, espungendo l’area dal territorio urbanizzato e classificandola come rurale. Le osservazioni presentate dalla società sono state respinte. Da qui il ricorso per l’annullamento in parte qua.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i tre motivi, incentrati sul travisamento dei fatti, sul difetto di motivazione e sull’omessa previsione di una destinazione alternativa per l’area.

Quanto al primo profilo, il TAR ha ritenuto che la ricorrente non abbia offerto elementi idonei a dimostrare l’irragionevolezza della qualificazione come area naturalizzata, per ampia parte boschiva e sita in territorio aperto. A conferma, il Collegio ha richiamato la relazione tecnica allegata alla stessa istanza di permesso di costruire del 2017, ove si leggeva che il terreno “allo stato attuale è incolto ed ha morfologia particolarmente scoscesa”, e la circostanza che le opere di urbanizzazione dovevano essere oggetto di progettazione esecutiva.

Il TAR ha poi ricondotto la vicenda al consolidato orientamento secondo cui il disegno urbanistico costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio ampio, non condizionato dalle pregresse destinazioni più favorevoli, salvo che queste si fossero concretizzate in uno strumento attuativo approvato o convenzionato (Cons. Stato n. 456 del 2020; Cons. Stato n. 490 del 2024; TAR Toscana n. 882 del 2024). Nel caso concreto nessuna di tali circostanze è emersa: non una convenzione di lottizzazione, non un piano attuativo, ma solo un’aspettativa generica al mantenimento della destinazione gradita.

Sul difetto di motivazione, il Collegio ha escluso che il Comune dovesse rendere una motivazione rafforzata. L’ente ha comunque esaminato le osservazioni, respingendole con argomentazione specifica fondata sugli artt. 4 e 25 l.r. n. 65/2014 e sulla constatazione che l’area riveste le caratteristiche del territorio rurale. Le finalità di contenimento del consumo di suolo, evocate nella relazione al piano strutturale e nel documento di avvio del procedimento, sorreggono la scelta in termini di coerenza con gli obiettivi dell’art. 1 l.r. n. 65/2014.

Infine, il TAR ha respinto la censura relativa all’omessa previsione di una destinazione alternativa, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione; la società, del resto, aveva chiesto solo il mantenimento della precedente destinazione residenziale. Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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