Il TAR condanna il Ministero a eseguire il giudicato sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3149 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi, costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il rimedio dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza.
Il Fatto
Un docente agiva dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio per un importo complessivo di euro 3.500,00. Il giudicato, non impugnato, era stato notificato all’Amministrazione il 23 settembre 2024, ma a tale adempimento non era seguito alcun atto esecutivo da parte del Ministero. Decorso infruttuosamente anche il termine di 120 giorni previsto dalla legge, il ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la sussistenza di tutti i presupposti per l’esercizio del rimedio dell’ottemperanza. In primo luogo, la sentenza del giudice del lavoro risultava passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio in data 11 novembre 2024. In secondo luogo, il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato all’Amministrazione in data 23 settembre 2024, senza che quest’ultima avesse avviato alcuna procedura esecutiva.
Il Collegio ha quindi verificato che il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, era decorso inutilmente prima della notifica del ricorso in ottemperanza, avvenuta il 23 dicembre 2025. Tale decorso legittimava la parte creditrice a proporre l’azione esecutiva dinanzi al giudice amministrativo, senza che l’Amministrazione avesse nel frattempo ottemperato alla pronuncia.
Alla luce di tali elementi, il TAR ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, attribuendogli sessanta giorni per l’esecuzione del giudicato, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in misura ridotta, in considerazione del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo richiesto, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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