Canone unico pubblicitario e potere tariffario comunale secondo proporzionalità (TAR Sardegna n. 1007 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti locali in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai prelievi sostituiti, ma la stessa norma consente di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Ne deriva che l’art. 1, comma 817, legge n. 160/2019 non introduce un divieto generale di aumento del gettito, rimesso ai poteri di indirizzo politico-amministrativo dell’ente. Il potere tariffario comunale si estende a tutte le strade del territorio comunale, a prescindere dal regime dominicale, e non distingue tra impianti su suolo pubblico e su beni privati, giacché il prelievo corrisponde allo sfruttamento del paesaggio urbano. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai vizi logici e motivazionali evidenti.
Il Fatto
Con una serie di deliberazioni adottate nel 2021, il Comune di Olbia ha approvato il regolamento e le tariffe del nuovo canone unico patrimoniale introdotto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornando poi i valori con una delibera di Giunta del novembre 2021. La società affidataria della riscossione ha quindi emesso gli avvisi di pagamento per le annualità 2021 e 2022 nei confronti delle imprese del settore.
Le ricorrenti, titolari di impianti pubblicitari nel territorio comunale, hanno impugnato gli atti presupposti e gli avvisi, lamentando aumenti tariffari compresi tra il 300% e il 700%. Il Comune e la società di riscossione hanno eccepito il difetto di giurisdizione, il difetto di interesse e la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando il Consiglio di Stato n. 928/2024 e la successiva Cass. Sez. Un. n. 24345/2025, rileva che la cognizione sugli atti liquidatori spetta al giudice amministrativo quando la contestazione investa a monte gli atti regolamentari che dettano i criteri applicati dagli avvisi.
Quanto alla tardività, l’eccezione non coglie nel segno: essa riguarda le deliberazioni presupposte, mentre l’impugnazione della delibera di Giunta del novembre 2021 è tempestiva. Il difetto di interesse è escluso dai prospetti di conteggio individuale prodotti, che documentano gli aumenti; il pagamento di parte delle somme non vale a dimostrare acquiescenza.
Sul merito, il Tribunale esclude che l’art. 1, comma 817, legge n. 160/2019 imponga l’invarianza del gettito. La disposizione, nel testo allora vigente, riconosce espressamente la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe, in coerenza con l’autonomia finanziaria di entrata dell’ente. Le modifiche normative del 2024 e del 2025 si sono limitate a ribadire i criteri di ragionevolezza e gradualità che già limitano la discrezionalità.
Gli aumenti non sono sproporzionati: la risalente entità delle tariffe previgenti, risalenti al 1999, l’evoluzione turistica del territorio e la differenziazione per zone giustificano la scelta. È infondata la censura sulla mancata distinzione tra impianti su suolo pubblico e su proprietà privata, poiché il prelievo corrisponde allo sfruttamento del paesaggio urbano, bene diffuso indipendente dal regime dominicale (Cons. Stato n. 5632/2024).
Il potere tariffario comunale si estende a tutte le strade del territorio, anche non comunali, in virtù del principio di unicità del canone e del divieto di doppia imposizione. La quinta censura, relativa a previsioni regolamentari di dettaglio, è invece irricevibile per tardività, avendo a oggetto disposizioni approvate nel marzo 2021 e impugnate solo nel gennaio 2022. Il ricorso è respinto nel merito, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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