Nessun recupero del pregresso degli scatti al venir meno del blocco stipendiale (Cons. Stato n. 10231 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco della progressione economica disposto dall’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e prorogato fino al 31 dicembre 2015, produce la definitiva sterilizzazione degli effetti economici degli scatti maturati nel periodo di vigenza. La cessazione del regime al 1° gennaio 2016 consente la ripresa della progressione automatica per classi e scatti, ma non attribuisce alcun diritto al recupero degli anni assoggettati al congelamento. La temporaneità della misura indica la sola limitazione della vigenza nel tempo e non una mera parentesi, con maturazione di un credito sul pregresso. La sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale riguarda la sola contrattazione collettiva del personale contrattualizzato e non fonda pretese recuperatorie per il personale non contrattualizzato. Le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 3 e 36 Cost. sono manifestamente infondate. La domanda che si fondi su ragioni manifeste integra i presupposti dell’art. 26, comma 2, c.p.a..

Il Fatto

Un gruppo di ufficiali dell’esercito e dell’Arma dei carabinieri, con grado dirigenziale o assimilato, impugnava davanti al TAR Lazio alcune note e circolari del Ministero della difesa e dello Stato Maggiore della difesa che escludevano il ripristino della progressione economica automatica dopo la cessazione del regime di blocco. Chiedeva l’accertamento del diritto al trattamento economico dell’art. 24 legge n. 448/1998, computando come utile il periodo 2011-2015, con condanna al pagamento degli arretrati.

Il TAR respingeva il ricorso, rilevando che l’esegesi proposta avrebbe eluso il divieto legislativo di recupero. Proponevano appello solo alcuni dei ricorrenti, riproponendo le censure di primo grado e deducendo il contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. e la mancata valorizzazione della sentenza n. 178/2015.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato qualifica le argomentazioni dell’appellante come un’artificiosa prospettazione di questioni già risolte dalla giurisprudenza amministrativa, ordinaria e costituzionale. Ricostruisce la cornice normativa: il d.l. n. 78/2010 ha congelato gli stipendi pubblici alla consistenza del 2010, impedendo aumenti e sospendendo gli strumenti negoziali che avrebbero potuto produrne.

Quanto al personale non contrattualizzato, il comma 21 dell’art. 9 ha escluso per gli anni 2011-2013 i meccanismi di adeguamento retributivo dell’art. 24 legge n. 448/1998. La misura è stata prorogata dal d.P.R. n. 122/2013 e dall’art. 1, comma 256, legge n. 190/2014 fino al 31 dicembre 2015.

La disciplina opera sull’intero comparto pubblico e persegue un obiettivo di risparmio di spesa, non neutralizzabile. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale: la misura non è decurtazione definitiva né prelievo ablatorio (sentenza n. 70/2015); la mancanza di forme di recupero e l’effetto di trascinamento costituiscono conseguenze di una scelta discrezionale non irragionevole (sentenza n. 167/2020). La sentenza n. 207/2024 ha dichiarato illegittima la norma solo con riferimento agli scatti per invalidità di servizio, emolumento oggettivamente peculiare.

Quanto alla sentenza n. 178/2015, invocata dall’appellante, essa ha ritenuto illeggittimo il protrarsi del blocco negoziale per violazione della libertà sindacale, chiarendo però che gli effetti decorrono dalla pubblicazione, senza recupero dei benefici medio tempore persi. Il collegio esclude che da essa derivi l’allineamento degli incrementi maturati ma non percepiti.

Il punto centrale è che il concetto di temporaneità non può essere ridotto a mera parentesi operativa: esso indica la limitazione della vigenza, restando ferma per tutta la durata la definitiva cancellazione delle spettanze. Diversamente opinando, le risorse sarebbero comunque da restituire, con impatto sulla programmazione della spesa. La Corte richiama per relationem la propria sentenza n. 4479 del 2025, resa su contenzioso identico, e ribadisce che anche l’approccio fondato sulla progressione giuridica non produce effetti di trascinamento sulla sfera economica.

L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese e applicazione della sanzione dell’art. 26, comma 2, c.p.a. per la manifesta inaccoglibilità della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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