Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nella procedura di emersione (TAR Toscana n. 971 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, la parte può rinunciare alla decisione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa sostanziale e richiede che la parte documenti l’avvenuto conseguimento del bene della vita agognato. In difetto di tale prova, la dichiarazione di sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse va riqualificata come improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nella procedura di emersione, il bene della vita non si identifica nella mera regolarizzazione formale del rapporto di lavoro, ma nell’inserimento protetto dello straniero nell’ordinamento e nel mercato del lavoro. La verifica del requisito reddituale del datore di lavoro, in presenza di più istanze, assume natura vincolante e l’accoglimento è limitato ai lavoratori collocati nei limiti di capienza secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Il Fatto

Il legale rappresentante di una società agricola vivaistica presentava, nell’ambito della procedura straordinaria di emersione del lavoro irregolare, istanza in favore di un lavoratore straniero. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, acquisito il parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro per asserita insufficienza della capacità economica del datore, rigettava la domanda.

Il lavoratore impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, con particolare riguardo al mancato rispetto del criterio cronologico e all’omessa valutazione dei presupposti per il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nel corso del giudizio, dichiarava di aver conseguito il permesso di soggiorno e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la distinzione tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La prima, di merito, presuppone la piena realizzazione dell’interesse sostanziale e richiede che la parte dimostri di aver ottenuto il bene della vita agognato; la seconda, di rito, ricorre quando sopravvenga un assetto di interessi ostativo alla sua realizzazione.

Nella specie, la pretesa sostanziale non si esaurisce nella regolarizzazione formale del rapporto di lavoro, ma consiste nell’inserimento protetto del ricorrente nell’ordinamento e nel mercato del lavoro. Il permesso di soggiorno conseguito soddisfa in astratto tale pretesa, ma la parte non ne fornisce alcuna prova. La richiesta viene quindi riqualificata come domanda di declaratoria di improcedibilità, in applicazione del principio di piena disponibilità dell’azione sino al momento della decisione.

Poiché il ricorrente ha contestualmente chiesto il riesame della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale scrutinа nel merito le censure, manifestamente infondate. L’art. 9 del D.M. 27.05.2020 fissa in 30.000 euro annui il reddito minimo del datore e, in caso di più istanze, ne demanda la congruità alla valutazione dell’Ispettorato, con accoglimento limitato ai lavoratori collocati nei limiti di capienza secondo l’ordine cronologico. Dai chiarimenti istruttori emerge un volume d’affari, al netto degli acquisti, di 131.700 euro, capiente per un massimo di quattro lavoratori a fronte di sette istanze presentate.

Il requisito reddituale, condizione essenziale della procedura, ha natura vincolante e non è superabile con affermazioni generiche. Il ricorrente non ha contestato l’accertamento né dedotto alcunché per superarlo. Quanto al permesso per attesa occupazione, la disciplina dell’art. 103 D.L. 34/2020 non ne prevede il rilascio quando il rigetto dipenda dall’insufficienza del reddito del datore, confermandone il carattere eccezionale e restrittivo. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con conferma del diniego del patrocinio e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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