Subconcessionario demaniale privo di legittimazione contro la variante urbanistica (TAR Liguria n. 1009 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto titolare di una mera subconcessione demaniale è privo di legittimazione a impugnare in via autonoma gli atti dell’amministrazione che incidono sul rapporto concessorio principale, restando estraneo a tale rapporto e potendo far valere le sopravvenienze solo sul piano negoziale privatistico ex art. 1372 c.c.. L’interesse al ricorso per vicinitas commerciale richiede la puntuale allegazione di un effettivo danno al volume d’affari e di un’incidenza sul bacino d’utenza conseguenti all’apertura dell’attività concorrente. Il pregiudizio meramente generico, futuro ed eventuale, legato alla sola previsione urbanistica e non ancora al rilascio dei titoli edilizi, non integra la condizione dell’azione.

Il Fatto

La società ricorrente, subconcessionaria di un’area demaniale destinata alla realizzazione di un centro polifunzionale nel compendio di Ponte Parodi, impugnava l’accordo di programma stipulato il 21 giugno 2019 tra Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. L’atto modificava il PUC, estraendo l’edificio Hennebique dall’ambito speciale “Ponte Parodi” e attribuendogli una distinta normativa, con possibile destinazione in parte commerciale.

La ricorrente riteneva che tale previsione incidesse sulla redditività del centro polifunzionale assentito dagli accordi del 2007 e del 2012. Con motivi aggiunti impugnava anche gli esiti della procedura di evidenza pubblica per la concessione demaniale dell’edificio. Si costituivano le amministrazioni e le imprese controinteressate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, eccepito dal Comune di Genova. La ricorrente, quale sub-concessionaria di Porto Antico S.p.A., unica titolare della concessione demaniale dell’area, non vanta una posizione autonoma rispetto alle determinazioni che incidono sul rapporto concessorio.

Il collegio richiama la propria giurisprudenza (T.a.r. per la Liguria, sez. II, 17 luglio 2015, n. 686): i subconcessionari sono estranei al rapporto concessorio principale e non sono titolari di un interesse legittimo tutelabile avverso gli atti dell’amministrazione incidenti su di esso. Le sopravvenienze che alterano l’equilibrio negoziale della subconcessione vanno fatte valere nel rapporto privatistico tra i contraenti, ai sensi dell’art. 1372 c.c., senza riflessi verso i terzi.

Quanto all’interesse al ricorso, il pregiudizio prospettato è generico, futuro e meramente eventuale. L’incidenza sul bacino d’utenza potrà assumere rilievo solo al rilascio dei titoli edilizi, ove saranno indicate le effettive destinazioni d’uso delle superfici. Nella vicinitas commerciale occorre la puntuale allegazione del danno al volume d’affari, omessa nel caso di specie (Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1946).

Il pregiudizio, oltre a non essere allegato, appare remoto e improbabile, considerato che la destinazione commerciale dell’edificio Hennebique resta circoscritta al massimo del 10% della superficie totale definita nel progetto. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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