Esecuzione del giudicato e penalità di mora contro l’amministrazione inadempiente (TAR Campania n. 3100 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato nel termine fissato e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta che si sostituisca all’ente. Su richiesta di parte la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione e, nei giudizi di pagamento di somme, decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto non è manifestamente iniqua. L’atto di stile dell’amministrazione, privo di elementi ostativi, non impedisce l’accoglimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 5538/2025 del 7 luglio 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 1.000 mediante buono elettronico, la c.d. carta del docente, oltre spese di giudizio.

Il ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 5 dicembre 2025, denuncia la mancata esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto che la sezione ordini all’amministrazione di provvedere, fissando un termine, e che, in caso di ulteriore inerzia, nomini un commissario e condanni l’ente alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha ritenuto il ricorso fondato. L’amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito alcun elemento ostativo all’accoglimento, sicché l’inerzia rispetto al giudicato risulta non contestata.

Il tribunale ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’esecuzione della sentenza indicata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La fissazione del termine costituisce il primo strumento di tutela dell’interesse del ricorrente all’effettività del giudicato.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il collegio ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Il tribunale ha poi accolto la domanda di condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che ne prevede la fissazione su richiesta di parte per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Il collegio ha quindi condannato l’amministrazione al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, dalla data di comunicazione della sentenza fino al giorno dell’effettivo adempimento, escludendo che tale misura sia manifestamente iniqua. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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