Carta del docente e ottemperanza al giudicato: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1416 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, con accredito della somma dovuta oltre interessi o rivalutazione. Il ricorso è ammissibile quando sia prodotta copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, e sia dimostrata la notifica del titolo esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega e senza corresponsione di compenso, integrando l’incarico un adempimento connesso ai doveri d’istituto.

Il Fatto

La ricorrente agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 25 luglio 2025, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4528/2024 del 16 ottobre 2024. Con quel provvedimento il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore dei procuratori antistatari e non formano oggetto del giudizio di ottemperanza.

La ricorrente deduce l’inadempimento dell’Amministrazione e chiede la nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile e non formula deduzioni in merito all’andamento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i presupposti formali del ricorso di ottemperanza. Rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato, nonché l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 18 ottobre 2024. Il ricorso risulta quindi proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, la ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza. La parte resistente non oppone alcuna deduzione sul punto né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito risultano pertanto incontestati.

Il Tribunale ordina di conseguenza al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del giudice ordinario, rilasciando alla ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione.

Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, il Collegio nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di alcun compenso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, sono equitativamente liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, secondo l’orientamento espresso da Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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