La Conferenza di servizi ambientale deve motivare pienamente anche l’assenso (Cons. Stato n. 10239 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decisione con cui la Conferenza di servizi decisoria esprime assenso in materia ambientale deve essere pienamente motivata: non è sufficiente il mero accertamento della presenza dei requisiti prestabiliti dalla normativa, né il richiamo al voto favorevole dei singoli partecipanti. L’art. 4, comma 2, l.p. n. 17/2017 e l’art. 6, comma 5, d.P.P. n. 15/2021 impongono determinazioni chiare e analitiche anche in caso di esito favorevole, perché la valutazione riguarda l’utilizzo delle risorse naturali, l’inquinamento, i rischi per la salute, la sensibilità ambientale dell’area e la capacità di carico dell’ambiente. Un ricco ventaglio di prescrizioni non può sostituire il giudizio complessivo sull’idoneità del progetto e sui suoi riflessi ambientali. L’assenza del piano di settore, che anticipa un esame multidisciplinare conformativo ex ante, rende ancor più necessario un esame attento e pieno degli elementi oggetto di tutela.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano la delibera della Giunta provinciale che, accogliendo il ricorso gerarchico del Comune, aveva annullato la decisione della Conferenza di servizi in materia ambientale relativa a una nuova cava di ghiaia. La Conferenza aveva ritenuto il progetto non assoggettabile a valutazione di impatto ambientale; la Giunta, accogliendo il ricorso gerarchico, aveva disposto il riesame della pratica, chiedendo alla Conferenza di motivare specificamente sull’assenza del piano di settore, sull’idoneità delle prescrizioni a fronte di prossimità residenziale e fluviale, sulla limitazione di polveri e rumore, sulle misure per il materiale di risulta e il ripristino, sulla compresenza di una cava preesistente.
Il T.R.G.A., dichiarato improcedibile il ricorso principale per essersi la Conferenza rideterminata in senso positivo, ha comunque scrutinato i motivi ai fini risarcitori, accertando l’illegittimità della delibera provinciale. Il Comune ha proposto appello chiedendo la riforma, deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado, l’insufficienza della motivazione della sentenza, il travisamento delle evidenze e l’eccesso di potere giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello: in una futura causa risarcitoria nei confronti della Provincia il Comune sarà parte necessaria ai sensi dell’art. 41, comma 2, secondo periodo, cod. proc. amm., residuando pertanto un suo interesse, anche solo per le spese processuali. Preso atto della rinuncia al primo motivo, il Consiglio ha accolto il secondo e il terzo, assorbendo il quarto.
Il passaggio centrale investe l’onere motivazionale degli atti di assenso ambientale. L’art. 7, comma 1, l.p. n. 17/1993 impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; l’art. 6, comma 5, d.P.P. n. 15/2021 esige che l’assenso o il dissenso siano congruamente motivati, con prescrizioni chiare e analitiche. Il T.R.G.A. aveva ritenuto sufficiente, in presenza di tutti i requisiti, il mero accertamento del loro verificarsi; secondo il Consiglio tale lettura non discende né dal testo né dalla ratio delle discipline, che richiedono invece una piena motivazione a valle di una compiuta istruttoria.
In una materia come la tutela dell’ambiente e della salute, permeata dai valori degli art. 9, 32 e 41 Cost., l’istruttoria è compiuta solo se estrinseca la motivazione favorevole e ne elenca le singole e puntuali ragioni, tanto più quando serva un congruo bilanciamento tra interessi pubblici e privati. Il Collegio ha valorizzato la mancanza di sopralluogo e la mera indicazione del voto favorevole dei partecipanti: non emerge una valutazione delle peculiari caratteristiche ambientali e paesaggistiche né una ponderazione degli effetti negativi sulla geografia antropica, limitandosi il provvedimento a considerare il ripristino a verde agricolo. Le prescrizioni, anche numerose, non possono sostituirsi al giudizio complessivo; emerge anzi un approccio parziale ai temi del pregio paesaggistico, del rumore e della vicinanza degli insediamenti.
Quanto all’assenza del piano delle cave, il Consiglio ha ritenuto convincente il rilievo della Giunta: essa non escludeva l’apertura della cava, ma rilevava che l’assenza del piano, priva di specifica motivazione a priori, comporta la mancanza di una valutazione discrezionale generale delle ubicazioni possibili e rende più logico un esame attento degli elementi tutelati, considerato il vincolo che vieta ogni edificazione fuori terra nell’area. L’appello è stato quindi accolto e, in parziale riforma, è stato respinto il ricorso di primo grado, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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