Obbligo di bonifica trasmissibile agli eredi dell’inquinatorе storico (TAR Piemonte n. 1583 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di bonifica di un sito contaminato si trasmette mortis causa: gli eredi subentrano in universum ius nella posizione del dante causa e ne rispondono in proporzione delle rispettive quote successorie, senza che rilevi la loro estraneità materiale al sito o l’assenza di vantaggi economici. Ai fini dell’individuazione del responsabile l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica e può fondarsi sul criterio causale del più probabile che non, anche per presunzioni. L’accertamento della corresponsabilità del de cuius, una volta coperto da giudicato, non è rimettere in discussione in sede di ottemperanza.

Il Fatto

Nell’area dell’ex cava Carpice di Moncalieri, usata negli anni Sessanta come discarica di rifiuti urbani e poi come sito di stoccaggio di rifiuti industriali e di carcasse di autovetture, è stata accertata una vasta contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Con provvedimento del 9 aprile 2015 la Provincia individuò quali responsabili un’impresa automobilistica e due privati, già gestori dell’allevamento e della discarica abusiva nel periodo 1964-1967/68. I due privati erano deceduti prima dell’adozione dell’atto. Il contenzioso è proseguito davanti al TAR e al Consiglio di Stato, che hanno confermato la trasmissibilità mortis causa dell’obbligo e imposto di riaprire il procedimento per verificare la posizione degli eredi.

Riaperta l’istruttoria, la Provincia ha individuato gli eredi e ha determinato le rispettive quote di responsabilità, stimando al 20% il contributo dei rifiuti urbani riconducibili ai danti causa e all’80% quello dei rifiuti industriali. Gli eredi hanno impugnato la determinazione conclusiva, deducendo la violazione del giudicato e l’insufficienza dell’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge tutte le censure. Le sentenze di questo Tribunale n. 717 del 2017 e n. 653 del 2020, confermate in appello, avevano già statuito che l’obbligo di bonifica si trasmette mortis causa e che agli eredi residua soltanto la verifica dell’esatta linea successoria e delle quote. Le sentenze non avevano imposto all’amministrazione di rinnovare l’indagine sulla condotta storica dei danti causa né sull’eventuale estraneità alla società concessionaria dell’area: profili ormai coperti da giudicato.

Quanto all’istruttoria, il Tribunale ritiene attendibili le due perizie richiamate. La consulenza tecnica redatta nell’ambito del giudizio civile, che stimava in circa 140.000 mc i rifiuti solidi urbani, ha trovato riscontro nel piano di indagini integrative. Il dato conduce alla ripartizione finale dell’80% a carico dei rifiuti industriali e del 20% a carico dei rifiuti urbani. Alla luce della ricostruzione delle successioni, le quote dei singoli eredi sono state correlate a tale percentuale.

La Corte richiama i principi consolidati in materia di bonifiche. L’amministrazione gode di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per risultati abnormi o manifestamente illogici. La responsabilità si accerta con il criterio del più probabile che non, essendo la disciplina riparatoria e non sanzionatoria, ed è ammesso il ricorso alla prova per presunzioni. Di fronte agli indizi offerti dall’amministrazione, l’onere di prova liberatoria grava sul soggetto individuato, che non può limitarsi a ventilare il dubbio di responsabilità altrui.

Il Collegio ribadisce che l’art. 242, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel richiamare le contaminazioni storiche, afferma il carattere permanente dell’obbligo, ove il pericolo di aggravamento sia attuale. L’obbligo può essere ordinato anche a carico di chi sia subentrato per fusione per incorporazione, secondo le indicazioni dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2019, senza retroazione indebita di istituti. Il giudizio civile tra le parti private non produce effetti preclusivi sull’attività di accertamento dell’amministrazione. Non ricorre, infine, l’inquinamento diffuso, essendo la contaminazione riconducibile a sorgenti e a soggetti determinati. Le spese seguono la soccombenza verso la Provincia e sono compensate con la società controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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