Carta docente: il giudice dell’ottemperanza nomina il commissario ad acta per il pagamento del bonus (TAR Lombardia n. 3870/2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è lo strumento processuale idoneo a ottenere l’esecuzione coattiva delle sentenze passate in giudicato con le quali l’amministrazione è stata condannata al pagamento di una somma di denaro. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza è dichiarata se l’amministrazione non dimostra di aver dato corso al pagamento. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta per provvedere in sostituzione dell’amministrazione, senza che sia dovuto alcun compenso per l’attività rientrante nei compiti istituzionali del commissario. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i criteri e i parametri indicati dal Consiglio di Stato nelle pronunce nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25, 6924/25.

Il Fatto

Il Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente l’importo di € 500,00 a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per l’anno scolastico 2024/25. Nonostante la sentenza fosse stata notificata, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento.

La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo l’integrale inadempimento e chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza formulare deduzioni sostanziali.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza di merito era passata in giudicato e ritualmente notificata. Il Collegio ha quindi constatato che, alla data della decisione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Poiché la documentazione versata in atti dalla ricorrente dimostrava che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali, e che la resistente non aveva dedotto alcunché in ordine all’an e al quantum della pretesa, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato e ha dichiarato l’inottemperanza. Di conseguenza, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, precisando che lo stesso avrebbe assunto le funzioni solo su istanza della creditrice, trascorso il termine assegnato all’amministrazione. Il commissario avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi sessanta giorni, direttamente o tramite un funzionario delegato, potendo avvalersi della struttura organizzativa regionale. Il Collegio ha escluso la spettanza di un compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.

Il TAR ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il fondamento normativo della decisione è l’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice di fronte alla mancata esecuzione del giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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