Riconoscimento titolo estero e onere di allegazione documentale del richiedente (Cons. Stato n. 10234 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro, l’autorità nazionale competente è tenuta a svolgere una valutazione comparativa in concreto tra il percorso formativo attestato dall’istante e quello richiesto dall’ordinamento interno, senza che sia necessaria l’identità dei titoli, essendo sufficiente una mera equivalenza. Tale obbligo presuppone però che il richiedente abbia allegato la documentazione idonea a consentire il raffronto. Ove manchi la certificazione dell’autorità estera attestante le discipline insegnabili e le fasce di età degli alunni, il diniego dell’amministrazione non è illegittimo, perché l’onere di autoresponsabilità grava sull’istante e l’incompletezza dell’istanza impedisce tanto la comparazione quanto l’eventuale adozione di misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
La parte appellata aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, propedeutica all’insegnamento. L’amministrazione aveva rigettato l’istanza rilevando tre carenze documentali: l’assenza dell’Adeverinta rilasciata dal Ministero dell’educazione rumeno, recante l’indicazione della disciplina e della fascia di età degli alunni; l’assenza di apostille o altra forma di legalizzazione ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; l’assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 8759/2025, aveva accolto il ricorso annullando il diniego. Il Ministero ha proposto appello, articolando motivi sull’errata interpretazione del diritto eurounitario e nazionale, sulla asserita natura abilitante del titolo, sulle carenze istruttorie e sulla comparazione in concreto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama anzitutto i principi consolidati in materia. A fronte della sussistenza del titolo di studio italiano e della qualificazione abilitante conseguita presso un paese europeo non sussistono i presupposti per il diniego dell’istanza di riconoscimento (Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198). Gli artt. 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea impongono alle autorità nazionali di prendere in considerazione la qualificazione professionale dell’interessato e di procedere a un raffronto tra i titoli posseduti e quelli richiesti dalla normativa interna.
La Corte richiama la giurisprudenza eurounitaria secondo cui tale obbligo si estende alla valutazione di tutti i diplomi e certificati, anche se conseguiti in un paese terzo, e non viene meno per effetto delle direttive sul reciproco riconoscimento (C.G.U.E., 14 settembre 2000, causa C-238/98, Hocsman; C.G.U.E., 16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna). La finalità della procedura è accertare obiettivamente che il diploma straniero attesti conoscenze equipollenti a quelle del diploma nazionale (C.G.U.E., 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard).
Sul piano sostanziale richiama l’Adunanza plenaria n. 22 del 2022, che ha escluso la necessità di identità tra i titoli, ritenendo sufficiente una mera equivalenza, e ha qualificato le certificazioni estere come oggetto di valutazione secondo il sistema generale di riconoscimento, con eventuali misure compensative. Richiama altresì la sentenza C.G.U.E., 8 luglio 2021, causa C-166/20, sul dovere di valutare e confrontare le competenze.
La Corte ribalta però l’esito applicando il principio di autoresponsabilità. L’istante ha documentato di aver conseguito in Romania soltanto il Nivel I e il Nivel II, a contenuto esclusivamente psico-pedagogico, senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare le conoscenze concretamente acquisite al momento della domanda. L’assenza dell’Adeverinta non è carenza formale: è l’unico certificato che attesta se e in quale materia l’istante abbia ottenuto il diritto di insegnare. L’istanza è rimasta incompleta anche dopo, non avendo l’interessata dimostrato di aver ottenuto tardivamente la certificazione.
Da qui l’impossibilità per l’amministrazione di operare la comparazione e, a maggior ragione, di disporre le misure compensative, che presuppongono l’accoglimento dell’istanza a fronte di un percorso formativo incompleto. L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo; le spese del doppio grado sono compensate per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
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