Termini perentori della VIA e inerzia della Commissione PNRR-PNIEC (TAR Puglia n. 1023 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Tutti i termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, e non possono essere derogati se non per dichiarazione espressa di successive leggi della Repubblica, nel rispetto del diritto europeo. L’inerzia degli organi chiamati a esprimersi nell’ambito di un procedimento pluristrutturato è censurabile, non potendo l’Amministrazione addurre a giustificazione il numero elevato delle istanze o disfunzioni organizzative interne. Il silenzio dell’Amministrazione interpellata non preclude l’adozione del provvedimento finale, ma è equiparato ope legis ad atto di assenso ai sensi dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990, con interpretazione estensiva del paradigma. Nei procedimenti relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, il parere dell’autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante e, decorso inutilmente il termine, l’amministrazione provvede comunque sulla domanda.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a fronte dell’istanza del 6 marzo 2023, con cui aveva chiesto il rilascio della VIA nell’ambito del procedimento per il provvedimento unico ambientale, in relazione a un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Foggia.
Dopo l’avvio della procedura e la conclusione della fase di consultazione pubblica, il procedimento è rimasto bloccato. La società ha inviato un sollecito e una diffida, senza esito, e ha quindi dedotto la mancata determinazione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonostante il decorso dei termini. Ha chiesto la declaratoria dell’obbligo del Ministero di concludere il procedimento. Si sono costituiti il Ministero dell’ambiente e il Ministero della cultura, eccependo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale chiarisce innanzitutto che tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori, come stabilito dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. Le norme ambientali possono essere derogate solo per dichiarazione espressa di successive leggi, con salvezza del diritto europeo, secondo l’art. 3-bis del TUA. Tale assetto non è scalfito dall’esistenza di criteri di priorità nella trattazione dei progetti: la recente novella in tema di progetti prioritari ha precisato che essa non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale.
Quanto all’elevato numero di istanze, il Collegio richiama il principio secondo cui non possono essere addotti a giustificazione dell’inadempimento ritardi o disfunzioni organizzative interne agli uffici, che rilevano solo come eventuale esimente di responsabilità personale del funzionario (Cons. Stato n. 9791/2024). La difesa erariale non coglie quindi nel segno là dove sostiene l’inapplicabilità degli istituti di semplificazione in ragione della natura pluristrutturata dell’iter.
Il Tribunale coordina l’art. 25, comma 1, del TUA con l’art. 17-bis della l. n. 241/1990, che disciplina il silenzio assenso tra amministrazioni. Richiamando il parere del Cons. Stato, Commissione speciale, n. 1640 del 2016, si afferma che il silenzio dell’amministrazione interpellata è equiparato ope legis ad atto di assenso e consente all’amministrazione procedente di adottare il provvedimento conclusivo, con interpretazione estensiva del paradigma quale che sia la natura del procedimento.
Quanto al concerto con il Ministero della cultura, che la difesa considera atto paritetico, il Collegio osserva che esso si colloca in una fase successiva alla stasi contestata, riguardante la mancata determinazione della Commissione. L’art. 25, comma 2-bis, del TUA richiama comunque l’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021, secondo cui il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante e, decorso inutilmente il termine, l’amministrazione provvede comunque. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Ministero di determinarsi entro trenta giorni e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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