Revoca del porto d’armi e prognosi di inaffidabilità al tempo dell’adozione (TAR Sicilia n. 343 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto assoluto e le valutazioni dell’Amministrazione in materia sono connotate da ampia discrezionalità, ai sensi degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931. La revoca della licenza può fondarsi su fatti e circostanze privi di rilievo penale, non afferenti all’uso delle armi, purché idonei a denotare una condotta non specchiata e il venir meno dell’assoluta affidabilità: non è necessario un giudizio di inaffidabilità sociale né un comprovato abuso, essendo sufficiente il rischio di abuso. La legittimità del provvedimento si accerta ratione temporis, con riferimento al momento della sua adozione; la sopravvenuta assoluzione penale costituisce mera evenienza valutabile in sede di autotutela e non incide sul sindacato di legittimità.

Il Fatto

Un privato ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha revocato la licenza di porto d’armi per uso tiro a volo, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti e consequenziali.

Il ricorrente ha rappresentato di aver detenuto le armi presso un’abitazione in cui, a far data dal 29.10.2020, risiedeva anche il fratello, trasferitosi per la separazione dalla moglie. Il provvedimento di revoca richiamava un rinvio a giudizio a carico del ricorrente per reati contro la persona e in materia di armi, nonché la posizione del fratello per minaccia, atti persecutori e danneggiamento. Deduceva violazione degli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 del T.U.L.P.S., eccesso di potere per sviamamento, illogicità, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, contestando la rilevanza dei rapporti di parentela con soggetti non conviventi e della sola pendenza del procedimento penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutato cumulativamente le censure, giudicandole infondate. Muovendo dal quadro normativo di riferimento, ha ricordato che la materia è dominata da un’ampia discrezionalità amministrativa, funzionale alla finalità preventivo-cautelare di tutela dell’incolumità dei consociati e dell’ordine e sicurezza pubblica.

Ai fini dell’adozione dei provvedimenti ablativi è sufficiente che sussistano fatti e circostanze, anche privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, idonei a costituire indici di una condotta non specchiata e del venir meno dell’assoluta affidabilità. Non occorre un giudizio di inaffidabilità sociale né un abuso comprovato: la valutazione deve però fondarsi su elementi seri, oggettivi, attuali e concreti, condotti secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui la revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio prognostico circa la prevedibilità dell’abuso, nel quale rilevano anche fatti isolati ma significativi, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4334.

Nel caso concreto, il rinvio a giudizio a carico del ricorrente ha ragionevolmente generato un sospetto sull’affidabilità. Il Collegio ha escluso che l’esito assolutorio sopravvenuto in appello possa incidere sul giudizio: la legittimità del provvedimento va accertata ratione temporis, alla data di adozione, quando il procedimento penale era pendente. Il favorevole esito costituisce una sopravvenienza valutabile in sede di eventuale autotutela, su istanza dell’interessato, ma non condiziona il sindacato di legittimità.

Assume rilievo decisivo, inoltre, la circostanza non contestata della custodia delle armi presso l’abitazione in cui risiedeva — e risiede — il fratello controindicato. Tale elemento è già di per sé sufficiente a giustificare la prognosi di rischio che le armi, pur custodite, potessero essere apprese da un soggetto non affidabile. La valutazione amministrativa, ancorata a fatti oggettivi e attuali, non risulta manifestamente incongrua o illogica, ed è pertanto insindacabile nel merito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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