Accertamento di conformità e necessità di istruttoria documentale (TAR Puglia n. 508 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, il giudice amministrativo, quando la documentazione versata in atti non sia sufficiente a valutare la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, può disporre un’inchiesta formale volta ad acquisire una dettagliata relazione tecnica sugli interventi realizzati. L’istruttoria deve essere finalizzata a verificare la conformità urbanistica ed edilizia delle opere, nonché la regolarità delle attività di controllo svolte dall’ente locale. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione non esime il giudice dall’approfondimento dei fatti di causa, ove necessario ai fini del decidere.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un’azienda agricola, aveva presentato al Comune di Nardò un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per l’uso agrituristico di un fabbricato rurale, già autorizzato con permesso di costruire e successive varianti, e per la realizzazione di una piscina pertinenziale esterna. Il Dirigente dell’Area Funzionale 4 dell’ente locale aveva respinto l’istanza con provvedimento del 20 maggio 2025, avverso il quale la società aveva proposto ricorso, deducendone l’illegittimità. L’Amministrazione comunale non si era costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha rilevato che gli atti di causa non contengono elementi sufficienti per una compiuta valutazione della fondatezza o meno delle censure proposte dalla società ricorrente avverso il diniego opposto alla richiesta di accertamento di conformità. In particolare, è emersa la necessità di acquisire una documentata e dettagliata relazione informativa sui fatti di causa, corredata degli elaborati tecnici e dei rilievi fotografici allegati all’istanza originaria, al fine di verificare la natura e la consistenza degli interventi realizzati.

Il Collegio ha, altresì, ritenuto indispensabile acquisire gli atti relativi alle attività di controllo svolte dall’Amministrazione sulla regolarità del fabbricato e della piscina a servizio dell’attività agrituristica. Tale acquisizione è stata considerata pregiudiziale rispetto a ogni valutazione circa la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto consente di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo in sanatoria.

Il Tribunale ha, quindi, disposto un’inchiesta formale, onerando il Responsabile del Settore Sviluppo e Pianificazione del Territorio del Comune di Nardò del deposito della predetta relazione e della documentazione allegata entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione dell’ordinanza, la cui incombenza è stata posta a carico della parte ricorrente. La causa è stata rinviata per la prosecuzione alla prima udienza pubblica del mese di aprile 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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