Carta docenti ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 622 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con cui sia stato accertato il diritto del docente a tempo determinato a usufruire del beneficio economico della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo e, ove sia decorso infruttuosamente, legittima l’azione di ottemperanza. In mancanza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per due annualità, con condanna del Ministero all’erogazione di un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori e spese.
La sentenza è passata in giudicato, come da certificazione in atti, ed è stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm. L’amministrazione non ha adempiuto nel termine di 120 giorni. Di qui il ricorso, con richiesta di condanna e di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il TAR verifica il rispetto dei termini processuali: quello di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, decorso infruttuosamente dalla notifica del titolo esecutivo.
Accertato che la sentenza è passata in giudicato e che non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’amministrazione dovrà depositare la prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario, decorso infruttuosamente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 giorni. Egli dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio applica una riduzione del 50% trattandosi di ricorso di natura seriale, come dimostrato dal ruolo di udienza, ove figurano diverse decine di ricorsi analoghi in materia di “carta docenti”.
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Nota della Redazione
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