L’ottemperanza a condanna restitutoria e risarcitoria impone termine integrale (TAR Puglia n. 1023 del 19.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., impone al giudice di ordinare l’esecuzione integrale del giudicato, comprensivo tanto dell’obbligo restitutorio quanto delle statuizioni risarcitorie e di condanna alle spese. L’inerzia dell’amministrazione a fronte di una mera delibera di indirizzo non integra l’attuazione del giudicato e giustifica l’ordine di esecuzione entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta e la comminatoria dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. hanno carattere sussidiario: non si dispongono quando non emerga la persistente inerzia dell’ente o quando l’ordine risulti manifestamente iniquo.

Il Fatto

Gli eredi di una proprietaria ottengono dal TAR Puglia, con la sentenza n. 1215 del 14 luglio 2022, la condanna del Comune alla restituzione di una porzione di fondo illegittimamente occupata per la realizzazione di un’opera pubblica, previa riduzione in pristino e salva l’eventuale acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, oltre al risarcimento del danno per mancato godimento e alle spese del giudizio cognitorio.

Passata la sentenza in giudicato, i ricorrenti sollecitano invano il Comune. Propongono quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma per ogni ulteriore ritardo. Il Comune si costituisce producendo una delibera di indirizzo della Giunta che preannuncia l’acquisizione sanante, e chiede due rinvii, senza mai concludere il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in rito la regolarità del ricorso, notificato e depositato nei termini, e la sussistenza del requisito del giudicato, attestato dalla certificazione della Segreteria. Richiama l’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e l’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., confermando la validità della notificazione della sentenza al Comune e al suo difensore.

Nel merito, il TAR rileva che il Comune non ha dato concreto seguito alla volontà, finora solo dichiarata, di attivare il procedimento di acquisizione sanante. La delibera di indirizzo della Giunta e la nota del responsabile dell’area tecnica restano mere manifestazioni di intenti, prive di effetti attuativi del giudicato.

Il ricorso è quindi parzialmente fondato. Il Collegio ordina al Comune di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica, all’integrale esecuzione della sentenza n. 1215/2022: restituzione delle aree previa riduzione in pristino, salva l’eventuale acquisizione sanante, risarcimento del danno secondo i criteri stabiliti in quella decisione, pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00 e rimborso del C.U.

Il TAR nega invece la nomina del commissario ad acta, non emergendo elementi che inducano a ritenere l’amministrazione ulteriormente inerte. Per le stesse ragioni rigetta la domanda di astreinte, reputandola manifestamente iniqua secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., e richiama il precedente della stessa Sezione, TAR Puglia, Lecce, Sezione III, 29 gennaio 2016, n. 204, secondo cui il legislatore auspica un uso prudente dell’istituto, che comporta di regola un esborso di pubblico denaro.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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