Agenti marittimi soggetti al contributo ART per attività strumentale al trasporto (Cons. Stato n. 10241 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di agenzia e raccomandazione marittima rientra nel perimetro dei soggetti tenuti al contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in quanto attività ausiliaria e strumentale al trasporto marittimo, riconducibile alle “operazioni e servizi portuali” secondo l’art. 37, comma 6, lett. b), d.l. n. 201/2011. Non è necessario che la delibera annuale menzioni espressamente la specifica attività, essendo sufficiente che questa sia sussumibile tra le categorie ivi previste; la menzione espressa degli agenti raccomandatari contenuta nella delibera n. 181/2021 ha valore di mero chiarimento del perimetro soggettivo, non di integrazione autentica. La misura del contributo fissata nello 0,6 per mille del fatturato non è arbitraria, perché imposta direttamente dalla norma di riferimento, salva la prova di una manifesta irragionevolezza non dimostrata.
Il Fatto
La società appellante, agenzia marittima che opera in via esclusiva per un gruppo armatoriale estero, agisce sul territorio italiano per conto dei vettori marittimi rappresentati. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti le ha richiesto il pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2022, unitamente agli obblighi dichiarativi, in forza della delibera n. 181 del 16 dicembre 2021 e della determina del Segretario generale n. 27 del 15 marzo 2022.
La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Piemonte, deducendo di non svolgere alcun servizio di trasporto e di non essere quindi soggetta al contributo, né in proprio né quale sostituto d’imposta dei vettori esteri. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso limitatamente alla disposizione che imponeva all’agente il versamento in nome e per conto dei vettori esteri, respingendo gli altri motivi. La società ha proposto appello avverso la parte di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza della Sezione n. 6245 del 12 luglio 2024, resa per il contributo relativo all’anno 2020, per affermare la continuità dell’orientamento in materia di presupposti soggettivi ed oggettivi della contribuzione. La questione viene decisa mediante richiamo a precedente conforme ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Il punto centrale è la qualificazione dell’attività di agenzia e raccomandazione marittima. La Corte conferma che essa costituisce attività strumentale e strettamente connessa a quella del trasporto merci via mare e che, proprio per la sua inerenza al settore della logistica, il raccomandatario marittimo è soggetto regolato anche quando non esegua in proprio servizi di trasporto internazionale. L’attività è quindi sussumibile tra le “operazioni e servizi portuali”, espressione ampia che non va intesa nel senso restrittivo dell’art. 16 della l. n. 84/1994, nozione settoriale riferita alle sole competenze delle Autorità portuali.
Quanto alla delibera n. 181/2021, che menziona espressamente gli agenti raccomandatari tra i soggetti tenuti alla contribuzione, il Consiglio di Stato esclude che si tratti di intervento dotato di valenza autenticamente integrativa: essa opera come semplice chiarimento del perimetro dei soggetti obbligati, anche in considerazione delle osservazioni delle associazioni di categoria. Ne consegue che, essendo i servizi espressamente considerati, tutte le doglianze dell’appellante vanno disattese.
La Corte affronta anche il profilo della carenza di motivazione relativo alla misura del contributo. La quantificazione nello 0,6 per mille del fatturato non è arbitraria, ma risulta imposta direttamente dalla norma di riferimento; nessuna manifesta irragionevolezza è stata dimostrata nella determinazione. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del giudizio di appello, liquidate in favore dell’Autorità e compensate nei confronti delle amministrazioni statali.
Nota della Redazione
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