Esclusione per illecito professionale: self cleaning generico non prova l’affidabilità (TAR Veneto n. 179 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio a giudizio per turbativa d’asta può integrare il grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, purché sostenuto da ulteriori elementi concreti che radichino un giudizio prognostico di inaffidabilità, quali il mantenimento di poteri gestori e la sottoscrizione degli atti di gara da parte del soggetto coinvolto. Le misure di self cleaning di cui all’art. 96 del Codice devono essere specificamente calibrate sulle criticità rilevate e capaci di realizzare una effettiva cesura organizzativa: non bastano meri presidi di monitoraggio e generici richiami alla normativa. L’esclusione così motivata non viola il principio di presunzione di innocenza, né il canone di proporzionalità, risolvendosi in un’autonoma valutazione amministrativa di affidabilità.
Il Fatto
Due società, costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, hanno partecipato alla procedura indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio aereo di prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi. Alla gara avevano preso parte soltanto due operatori: le ricorrenti e la controinteressata, rimasta estranea al giudizio.
La stazione appaltante ha escluso il RTI ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, per un grave illecito professionale riferibile al procuratore speciale della mandataria, rinviato a giudizio per turbativa d’asta. Ritenute non idonee le misure di self cleaning, la Regione ha confermato l’esclusione e aggiudicato alla concorrente. Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, deducendo difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità e della presunzione di innocenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo: l’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 consente l’esclusione dell’operatore che abbia commesso un grave illecito professionale tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, purché il fatto sia dimostrato con mezzi adeguati. L’art. 96 riconosce la facoltà di provare il recupero dell’affidabilità mediante idonee misure di self cleaning, mentre l’art. 98 contempla il rinvio a giudizio quale indice sintomatico del grave illecito.
Nel caso concreto il soggetto coinvolto, pur dimessosi dal consiglio di amministrazione, era stato investito di rilevanti poteri gestori e aveva sottoscritto la documentazione di gara. La Regione ha quindi valorizzato il perdurante ruolo apicale e la sostanziale assenza di cesura organizzativa. La giurisprudenza richiamata, resa anche tra le stesse parti, conferma che il rinvio a giudizio può costituire mezzo di prova dell’illecito ove integrato da ulteriori elementi idonei a radicare un giudizio prognostico di inaffidabilità.
Quanto al self cleaning, il verbale del 28 aprile 2025 documenta un contraddittorio procedimentale effettivo e una valutazione circostanziata delle misure, apprezzate come meri presidi di monitoraggio e generici richiami alla normativa. Tali misure non dimostrano la separazione dell’operatore dal soggetto rinviato a giudizio né prevengono il rischio di reiterazione. La Sezione condivide lo schema bifasico seguito dalla stazione appaltante: qualificazione del comportamento pregresso e proiezione prognostica sulla specifica procedura.
La reale efficacia del self cleaning postula misure calibrate sulle criticità, quali il tempestivo allontanamento dei soggetti coinvolti, la rinnovazione della governance, l’aggiornamento dei modelli organizzativi e l’adozione di protocolli commisurati al fatto. L’esclusione, adeguatamente motivata, non viola la presunzione di innocenza, né il canone di proporzionalità: rappresenta l’unica soluzione idonea a neutralizzare l’influenza del soggetto rinviato a giudizio sull’esecuzione del contratto. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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