Accesso civico generalizzato e obbligo di elaborazione dei dati del laboratorio privato (Cons. Stato n. 5664 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 garantisce l’accessibilità ai dati e ai documenti detenuti dal soggetto destinatario della richiesta, ma non può essere interpretato nel senso di imporre attività di elaborazione o ricostruzione finalizzate alla creazione di un nuovo quadro informativo non già esistente. Il limite all’accoglimento dell’istanza non risiede nell’inesistenza materiale dei dati, bensì nella circostanza che essi non siano detenuti nella forma aggregata e sistematizzata domandata dall’istante. L’ostensibilità presuppone pertanto che il dato o il documento richiesto sia detenuto nella configurazione oggetto della domanda ovvero sia acquisibile mediante mere operazioni materiali di estrazione. La circostanza che le informazioni elementari abbiano avuto esistenza storica e siano state oggetto di singole trasmissioni alle autorità sanitarie non obbliga il destinatario dell’istanza a fornirle nella forma riepilogativa richiesta.

Il Fatto

Una ricorrente ha presentato nei confronti di un laboratorio privato di analisi cliniche un’istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere due ordini di informazioni: la data di autorizzazione ministeriale allo svolgimento dei test molecolari per l’individuazione del SARS-CoV-2 e il numero complessivo dei test positivi trasmessi alle ASL competenti, con specificazione delle destinatarie, delle date di invio e dei relativi quantitativi.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 18369/2024, ha respinto il ricorso ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., escludendo che le informazioni rientrassero nell’ambito applicativo dell’istituto e rilevando l’eccessiva onerosità dell’attività di ricerca ed elaborazione dei dati non già disponibili. Condannata al pagamento delle spese, la ricorrente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha disposto l’acquisizione di chiarimenti istruttori in ordine alle concrete modalità attraverso le quali il laboratorio trasmetteva i dati diagnostici alle ASL. La relazione depositata ha consentito di accertare che l’attività di esecuzione dei test è iniziata a seguito di regolare autorizzazione, che la trasmissione avveniva due volte al giorno tramite piattaforma regionale e che la documentazione sanitaria era conservata, nei limiti temporali di settore, sia in formato digitale sia in formato cartaceo.

Su tale base il Consiglio di Stato ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere quanto al primo profilo dell’istanza, essendo sopravvenuto il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo perseguito dall’appellante. La circostanza che la conoscenza del dato sia intervenuta per effetto dell’istruttoria disposta nel grado di appello non impedisce la declaratoria, che presuppone esclusivamente il venir meno della situazione di contrasto.

Quanto alla residua domanda ostensiva, l’appello è stato respinto. Le risultanze istruttorie hanno confermato che i dati richiesti non sono detenuti dal laboratorio in una forma aggregata e immediatamente ostensibile: non è stato evidenziato alcun database interrogabile dal quale ricavare il risultato conoscitivo mediante mera estrazione automatizzata. Le informazioni risultano distribuite in una pluralità di comunicazioni e registrazioni, conservate in parte anche in formato cartaceo.

Il Collegio ha quindi ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando per brevità le sentenze della medesima Sezione nn. 7982 e 7983 del 2025, rese in fattispecie del tutto analoghe. L’istanza non individua specifiche comunicazioni delle quali chiede l’esibizione, ma mira a un risultato conoscitivo ulteriore, consistente nella ricostruzione riepilogativa dell’intera attività di trasmissione dei test positivi.

Priva di pregio è stata ritenuta la tesi dell’appellante fondata sul precedente del TAR Liguria n. 436/2024, in cui si è valorizzata l’esistenza di modalità di conservazione elettronica dei dati tali da consentirne l’immediata estrazione. Nel caso di specie gli accertamenti hanno evidenziato una diversa situazione fattuale. La questione concernente i tempi di conservazione della documentazione non assume carattere decisivo, poiché la domanda resterebbe infondata anche prescindendo dal loro decorso.

Anche il motivo sulle spese è stato respinto: la compensazione costituisce una deroga alla regola della soccombenza e non è imposta neppure in presenza di questioni nuove. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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