Revoca ad nutum del Segretario Generale Consob e natura fiduciaria dell’incarico (Cons. Stato n. 10244 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca ad nutum del Segretario Generale di un’autorità amministrativa indipendente non integra una ipotesi di spoils system in senso tecnico, difettando il rapporto tra indirizzo politico e amministrazione che ne costituisce il presupposto. La relativa clausola regolamentare, che consente la revoca in ogni tempo anche senza giusta causa, non contrasta con l’art. 97 Cost. e trova anzi copertura nel principio di buon andamento, in quanto strumentale a consentire agli organi di vertice di confidare su una persona di assoluta fiducia. Il carattere fiduciario dell’incarico si desume dalla ampiezza della valutazione rimessa al Presidente e al Collegio in sede di nomina, nonché dalle funzioni di supporto e assistenza agli organi di vertice, prive di autonomia. Ne consegue che la revoca non richiede un procedimento di contestazione né una motivazione sulle capacità professionali, e che al titolare non spetta alcun indennizzo per la cessazione anticipata del rapporto.

Il Fatto

L’appellante era stata nominata Segretario Generale della Consob con delibera del 2018, per la durata di cinque anni, con contestuale stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato. In pendenza dell’incarico le erano stati conferiti anche gli incarichi di responsabile della protezione dei dati personali e di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Dopo la nomina del nuovo Presidente, la Commissione aveva revocato l’incarico di Segretario Generale, sciolto il contratto di lavoro e revocato gli ulteriori incarichi. L’interessata aveva impugnato le delibere davanti al TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso e rigettato le domande risarcitorie e indennitarie. Proponeva quindi appello, deducendo la illegittimità della clausola regolamentare che prevede la revoca ad nutum e la violazione dei principi in materia di incarichi dirigenziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui si assume che la revoca ad nutum del Segretario Generale realizzi una forma di spoils system vietata per le autorità indipendenti. La censura non è accolta. Il Consiglio di Stato conferma la distinzione operata dal giudice di primo grado tra il nucleo forte dello spoils system, riferito ai rapporti tra organi politici e organi amministrativi, e i casi in cui tale meccanismo non è propriamente configurabile. Nella specie difetta il presupposto dell’indirizzo politico dell’ente, sicché la vicenda non è riconducibile allo spoils system in senso tecnico.

Il fondamento della revoca ad nutum va piuttosto ricercato nel principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. La Corte verifica se tale principio possa rendere illegittime le regole contestate o se, al contrario, in esse trovi copertura, e opta per la seconda soluzione.

Il carattere fiduciario dell’incarico si desume dalla modalità di nomina e dalle funzioni assegnate. Quanto al primo profilo, il Segretario Generale è nominato su proposta del Presidente, a scelta tra persone di comprovata esperienza, con deliberazione del Collegio adottata a maggioranza qualificata. Tali previsioni lasciano ampi margini di valutazione discrezionale, finalizzati a una nomina intuitu personae, senza che la mancanza di una selezione pubblica assuma rilievo decisivo.

Quanto alle funzioni, il Collegio rileva che il Segretario Generale è chiamato a supportare e assistere il Presidente e il Collegio, senza alcun ruolo autonomo. Da qui l’esigenza, per gli organi di vertice, di poter confidare sulla persona incaricata. La revoca ad nutum, lungi dal contrastare con il buon andamento, è ad esso funzionale.

Il secondo motivo è respinto in via derivata. Poiché il rapporto ha natura fiduciaria, non trovano applicazione i principi elaborati in tema di revoca degli incarichi dirigenziali, fondati sul preventivo accertamento dei risultati. Non occorreva procedimento di contestazione né motivazione sulle capacità professionali, non essendo queste oggetto di censura. Quanto agli effetti, la Corte conferma che la revoca decorre dalla comunicazione, stante la natura ricettizia dell’atto, con incidenza sul solo trattamento della giornata.

Il terzo motivo, relativo alla risoluzione del contratto senza indennità, è parimenti respinto. Il Collegio esclude la scissione tra piano pubblicistico e piano privatistico del rapporto, escludendo l’applicazione dell’art. 2119 cod. civ. e l’estensione analogica dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, per difetto di eadem ratio. Il quarto motivo resta assorbito per difetto dell’an debeatur. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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