Dipendenza da causa di servizio e prova contraria dell’Amministrazione (TAR Puglia n. 1023 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie a eziologia multifattoriale insorte in capo a militari impiegati in teatri operativi esteri caratterizzati da contaminazione ambientale, non è necessaria la dimostrazione del nesso eziologico con certezza assoluta. L’art. 603 del codice dell’ordinamento militare tipizza un rischio professionale specifico, sicché il rapporto di causalità si considera insito nel servizio prestato. Grava pertanto sull’Amministrazione l’onere della prova contraria, consistente nella dimostrazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il diniego che recepisca acriticamente il parere del Comitato di Verifica, limitandosi ad affermazioni generiche e apodittiche, è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, 1° Graduato dell’Esercito Italiano, in servizio dal 2006, è stata adibita a mansioni d’istituto e ha partecipato a missioni operative in Patria e all’estero. Sostiene di essere stata esposta, senza dispositivi di protezione né verifiche di esposizione, a fattori nocivi presenti nei teatri operativi, tra cui disturbatori elettromagnetici installati sui mezzi condotti.
Dopo un intervento chirurgico del 2020, presentava istanza di riconoscimento della causa di servizio, con assegnazione dell’ottava categoria tabella ex legge n. 915/1978. Il Ministero della Difesa, recependo per relationem il parere del Comitato di Verifica, negava la dipendenza dell’infermità da causa di servizio. La ricorrente impugnava il decreto e il parere presupposto, chiedendo altresì la condanna al pagamento dell’equo indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, da ultimo espressa con la sentenza n. 12 del 7 ottobre 2025, che ha affrontato il problema dell’equa allocazione del rischio della causa ignota. In presenza di patologie multifattoriali, l’applicazione delle sole regole del d.P.R. n. 461/2001 tradurrebbe l’onere probatorio in una prova diabolica a carico del militare, con vuoti di tutela e sostanziale irresponsabilità dell’Amministrazione, pur soggetta all’obbligo di protezione dell’art. 2087 cod. civ..
La Corte ricostruisce la portata dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, come modificato dalla legge n. 9/2011. La norma, pur contenendo un’autorizzazione di spesa, tipizza un rischio professionale specifico legato alle particolari condizioni ambientali od operative delle missioni. Il legislatore ha operato una valutazione astratta per superare le difficoltà probatorie, attribuendo rilevanza all’esposizione quale fattore cui, a livello statistico, segue la diagnosi di neoplasie. Il rischio della causa ignota risulta così ribaltato sul Ministero della Difesa.
Da ciò il principio di diritto: il militare deve dimostrare di aver svolto il servizio in uno dei contesti tipizzati e che la patologia manifestatasi sia espressiva di quel rischio; l’Amministrazione è onerata della prova contraria di una specifica genesi extra-lavorativa. Il Collegio richiama altresì la propria sentenza n. 60 del 17 gennaio 2025 e la giurisprudenza conforme del Consiglio di Stato sul criterio di probabilità.
Applicando tali principi, il Tribunale rileva che il diniego si limita a illustrare genericamente la patologia e i fattori eziologici, senza fornire la prova contraria richiesta. L’Amministrazione ha preteso la certezza del nesso causale e, pur avendo richiesto le misurazioni dosimetriche e i dati sulle ore di esposizione senza ottenerli, non ha tratto da tale assenza alcuna conseguenza. Le affermazioni del Comitato risultano generiche e apodittiche.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento delle negative determinazioni. La Corte non accoglie invece, allo stato, la domanda di equo indennizzo, subordinata al riesame dell’istanza in sede amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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