Calcolo UBA pascolo e sanzione art. 19-bis: rigetto dei gravami incrociati (Cons. Stato n. 10243 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito degli aiuti diretti di cui al Reg. UE n. 1307/2013, il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo, ai fini del carico minimo di bestiame previsto dal d.m. n. 1420/2015, si effettua considerando il numero medio annuo di UBA riferito agli animali effettivamente al pascolo e non alla loro permanenza in stalla, poiché la misura è volta a incentivare l’attività di pascolamento. La circolare AGEA n. 569/2015, che per gli allevamenti ubicati nel Comune dei pascoli o in Comuni limitrofi richiama la consistenza media annuale desunta dalla BDN, non impone di computare la detenzione in stalla quando risulti dimostrato il periodo di pascolamento. La sanzione amministrativa di cui all’art. 19-bis reg. UE n. 640/2014 presuppone una sovradichiarazione di superficie rispetto a quella determinabile e la permanenza di una quota di aiuto comunque ammissibile; essa non si applica quando la decadenza derivi dall’erroneo presupposto del numero di capi o dei giorni di pascolo. L’art. 54 reg. UE n. 1306/2013 non introduce un termine decadenziale a tutela del beneficiario, ma disciplina la tempistica dell’obbligo di recupero gravante sullo Stato.

Il Fatto

Un allevatore presentava domanda unica per il premio base e il greening, dichiarando superfici a pascolo site in un Comune limitrofo a quello dell’allevamento. Dopo l’ammissione e il pagamento, l’organismo pagatore regionale avviava il procedimento di decadenza rilevando un carico di bestiame inferiore a 0,1 UBA/ha/anno e applicando la sanzione ex art. 19-bis citato, oltre alla restituzione degli importi.

Il TAR Veneto accoglieva in parte il ricorso, annullando il solo capo sanzionatorio. Entrambe le parti proponevano appello: l’organismo pagatore avverso l’annullamento della sanzione, l’allevatore per il rigetto delle doglianze sulla decadenza e sul termine di recupero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma il criterio applicato dall’organismo pagatore. Il d.m. n. 1420/2015 distingue il periodo di pascolamento dalla detenzione dei capi: gli animali devono essere al pascolo e contemporaneamente risultare nella BDN. Il contributo europeo persegue lo scopo di incentivare il pascolo, sicché computare la permanenza in stalla contraddice la finalità della misura. La clausola che richiede la dimostrazione del pascolamento per i terreni in Comuni non limitrofi non può essere letta come implicito obbligo di conteggiare i giorni di stalla quando i giorni di pascolo siano documentati. Neppure il comma 5 del decreto o la circolare AGEA n. 569/2015 impongono un criterio diverso. Il calcolo rideterminato conduce a 8,58 UBA su 114,8257 ettari, pari a 0,07, inferiore alla soglia di legge.

Quanto alla disponibilità del pascolo, il Collegio osserva che il provvedimento è plurimotivato e che la legittimità del calcolo del carico basta a sorreggere la decadenza. Nel merito, l’atto di assegnazione qualificato come subconcessione a titolo oneroso tra cooperativa e socio si pone in contrasto con il divieto posto dall’art. 42, comma 10, l.r. Abruzzo; la legge del 1971 richiamata non può condurre alla disapplicazione della norma regionale successiva.

È infondata la censura sull’art. 54 reg. UE n. 1306/2013. Il termine di diciotto mesi non opera a favore del percettore, ma scandisce la tempistica dell’obbligo di recupero, il cui inadempimento espone lo Stato a rettifiche finanziarie. Nel caso concreto difetta comunque il presupposto applicativo, non essendo pervenuta all’organismo pagatore la relazione di controllo.

Il Collegio accoglie invece le conclusioni del primo giudice sull’art. 19-bis. La norma presuppone una dichiarazione iniziale di superficie superiore a quella determinabile e una quota di premio comunque riconoscibile. Il provvedimento ha posto a fondamento della sanzione quella sola disposizione, inapplicabile alla fattispecie; gli argomenti dell’appellante integrano così una integrazione postuma della motivazione. Entrambi i gravami sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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