Servizio universale e ripartizione del costo netto: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo il giudicato sull’onere iniquo (TAR Lazio n. 13373 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è disposta quando, a seguito del giudicato che ha annullato l’analisi di iniquità del costo netto del servizio universale, l’atto impugnato è destinato a essere superato dai nuovi provvedimenti adottati in sede di riedizione del potere. L’antecedente logico-giuridico dell’obbligo di contribuzione al fondo di finanziamento del costo netto costituisce il presupposto la cui nuova determinazione comporta il trasferimento dell’interesse della parte ricorrente sull’atto sostitutivo. La pronuncia di primo grado che non si conformi al principio enunciato dal giudice d’appello non è idonea a fondare la persistenza dell’interesse alla decisione di merito.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 103/19/CIR, con la quale è stato rinnovato il procedimento di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2004-2007, contestando l’addebito delle quote di contribuzione a proprio carico. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti avverso la successiva nota del Ministero dello Sviluppo Economico di richiesta di pagamento della quota di competenza.
Nel corso del giudizio, l’Autorità ha adottato la delibera n. 18/21/CIR, con cui ha riesaminato per il periodo 1999-2009 il presupposto logico-giuridico dell’obbligo contributivo, vale a dire l’esistenza di un onere iniquo in capo all’operatore designato. Tale delibera è stata annullata dal TAR Lazio con sentenze confermate dal Consiglio di Stato, che ha altresì affermato la necessità di una nuova valutazione dell’iniquità per le annualità oggetto del presente giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, per effetto del giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato, l’Autorità dovrà procedere a una rinnovata valutazione dell’iniquità del costo netto del servizio universale anche per le annualità 2004-2007. Ha, quindi, richiamato il principio affermato dal giudice d’appello nella sentenza n. 8561 del 2025, secondo cui l’antecedente logico-giuridico dell’obbligo di contribuzione sarà oggetto di una nuova determinazione regolatoria, con conseguente superamento dell’assetto delineato dalla delibera impugnata e ridefinizione del titolo giuridico delle quote di ripartizione.
Il Tribunale ha disatteso la prospettazione dell’Autorità, secondo cui residuerebbe un interesse alla decisione di merito sulla correttezza della quantificazione del costo netto. Tale ricostruzione è stata ritenuta in contrasto con i principi affermati dal Consiglio di Stato, poiché la necessità di una nuova determinazione del presupposto logico-giuridico comporta il superamento dell’assetto regolatorio e il trasferimento dell’interesse della parte ricorrente sul nuovo provvedimento destinato a sostituire quello originariamente gravato.
Il Collegio ha, infine, escluso che la sentenza di primo grado richiamata dall’Autorità potesse condurre a diverse conclusioni, trattandosi di pronuncia riferita a differente delibera e non idonea a superare il principio di diritto enunciato dal giudice d’appello, al quale il Tribunale ha ritenuto di dare continuità. Ha, altresì, giudicato irrilevanti le deduzioni relative al procedimento di riedizione del potere in corso, essendo le relative valutazioni destinate a confluire nel provvedimento conclusivo, avverso il quale potranno essere fatte valere tutte le doglianze.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda processuale e del sopravvenire dell’orientamento del Consiglio di Stato rispetto all’instaurazione del giudizio.
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Nota della Redazione
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