Copertura stabile della corte interna è nuova costruzione e non edilizia libera (Cons. Stato n. 10245 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La copertura integrale e permanente di una corte interna, realizzata con struttura portante in ferro, chiusure in policarbonato e telo impermeabile, costituisce nuova costruzione idonea a determinare nuova volumetria e non rientra nel regime dell’edilizia libera. L’opera che assolve una funzione stabile e connessa all’attività economica svolta non può qualificarsi come precaria o stagionale e non è assimilabile alle tende avvolgibili o ai teli riponibili ammessi dalle norme di piano. Essa è pertanto insuscettibile di sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, con conseguente legittimità dell’ordine di riduzione in pristino. Il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica è improcedibile per difetto di interesse quando l’eventuale accoglimento non recherebbe alcuna utilità alla conservazione delle opere abusive.

Il Fatto

Le società appellanti impugnavano davanti al TAR Veneto l’ordinanza con cui il Comune di Venezia aveva intimato, ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, la riduzione in pristino di opere realizzate in un immobile nel centro storico. Si trattava dell’incremento volumetrico ottenuto coprendo la corte interna con una struttura in ferro, una tenda impermeabile apribile e pannelli in policarbonato.

Con separato ricorso le stesse società gravavano il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Il TAR, previa riunione, respingeva il primo ricorso e dichiarava improcedibile il secondo per difetto di interesse, rilevandone comunque l’infondatezza nel merito. Le società proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la qualificazione dell’opera. Dalla SCIA del 2015 e dalla DIA del 13.5.2015 non emerge alcun cenno alla copertura della corte: gli atti segnalavano solo modifiche alle partizioni interne, il consolidamento del muro di cinta e la pavimentazione. L’intervento contestato resta quindi estraneo ai titoli abilitativi richiamati. Manca inoltre il presupposto della conformità agli strumenti urbanistici, necessario per accedere all’edilizia libera.

Nel merito la struttura è composta da montanti e travi in metallo, chiusure perimetrali in policarbonato e una tettoia che coprono l’intera corte per 62 metri quadri. La presenza di grondaia e luci dimostra che il manufatto è ideato come copertura permanente dello spazio di somministrazione, non come opera rimovibile. Esso assolve una funzione stabile e connessa all’attività di ristorazione e non è quindi precario né stagionale. Il richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 2917/2024 conferma tale lettura per opere analoghe di notevoli dimensioni.

Il manufatto non è assimilabile alle tende avvolgibili né ai pergolati ammessi dall’art. 15 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica. La scheda n. 54 prescrive il mantenimento delle caratteristiche dimensionali e formali dell’unità di spazio scoperto, qui significativamente alterate. Da ciò deriva l’incompatibilità paesaggistica e l’inapplicabilità dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004.

Quanto al diniego di sanatoria, la declaratoria di improcedibilità è corretta: l’eventuale accoglimento sarebbe inidoneo a conservare opere incompatibili con le previsioni urbanistico-edilizie e con l’ordine di demolizione legittimo. Il Collegio richiama inoltre l’orientamento per cui l’assenza di sottoscrizione digitale non inficia la validità dell’atto quando altri elementi testuali ne consentono la sicura attribuzione all’amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 3119/2012). L’appello è pertanto in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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