Accesso difensivo e nesso di strumentalità con il processo penale (Cons. Stato n. 10249 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 richiede la puntuale e specifica motivazione dell’interesse diretto, concreto e attuale alla cura o difesa in giudizio di una situazione giuridicamente tutelata, nonché il nesso di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e il processo. Il vaglio dell’amministrazione e del giudice amministrativo si àncora alle coordinate dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2021. Il bilanciamento con la riservatezza del controinteressato si ispira ai criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango. Non è consentito negare l’accesso valutando l’utilità effettiva dei documenti per la difesa, rimanendo riservata al titolare dell’interesse la definizione delle proprie strategie difensive.
Il Fatto
Un lavoratore, impiegato come rilevatore statistico per la customer satisfaction nell’ambito di appalti di trasporto pubblico, aveva chiesto ad ATAC S.p.A. l’accesso ad alcuni atti. Egli riteneva di essere stato inquadrato illegittimamente come lavoratore autonomo anziché subordinato e intendeva agire davanti al giudice del lavoro. A seguito di una querela per diffamazione e di un decreto penale di condanna, opposto, l’interesse difensivo si era spostato sul processo penale.
Il TAR Lazio, Sezione Seconda, respinse il ricorso avverso il silenzio. Il primo giudice ritenne che parte dei documenti fosse già stata fornita e che i nominativi dei rilevatori non fossero rilevanti a fini difensivi né costituissero documenti amministrativi accessibili. Il lavoratore ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato l’errore del primo giudice nella ricostruzione dell’oggetto dell’istanza. Dalla risposta di ATAC del 5 settembre 2023 risultava che nessuno dei tre documenti richiesti era stato osteso. Il contratto richiesto non era quello della Trentino Trasporti S.p.A., bensì quello stipulato tra ATAC e la società appaltatrice, essendo ATAC la destinataria della richiesta.
Chiarito l’oggetto, il Consiglio di Stato ha ritenuto l’istanza puntualmente motivata sia quanto all’interesse difensivo sia quanto al nesso di strumentalità con il processo penale. Il documento sulla comunicazione al controinteressato mira a provare l’intempestività della querela; il bando e il contratto sono diretti a dimostrare l’exceptio veritatis; i nominativi dei rilevatori servono a individuare possibili testimoni.
Quanto ai nominativi, la Corte ha qualificato gli elenchi comunicati all’appaltatore come documento amministrativo ai sensi dell’art. 22, lett. d), della legge n. 241 del 1990, superando il contrario avviso del TAR. La mera imprecisione terminologica dell’istanza non è apparsa rilevante.
Il Collegio ha richiamato le coordinate dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2021, nonché delle pronunce n. 19 e n. 20 del 2020. Ha ribadito che l’interesse legittimante deve essere diretto, concreto e attuale, che la finalità va dedotta in modo specifico e che il bilanciamento con la riservatezza segue i criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango. Nel caso concreto non erano in discussione dati sensibili o supersensibili.
Da ultimo, la Corte ha escluso che l’accesso possa essere ostacolato da una valutazione negativa sull’utilità effettiva dei documenti. È sufficiente l’attinenza tra i documenti e gli interessi da tutelare: la definizione delle strategie difensive resta riservata al titolare dell’interesse. L’appello è stato quindi accolto, con ordine ad ATAC di consentire l’accesso e con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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