Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per abrogazione del regolamento (Cons. Stato n. 10259 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenire di un regolamento che abroghi e interamente sostituisca la disciplina applicativa oggetto del giudizio determina una situazione di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso e rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento. In applicazione del principio tempus regit actum, la domanda di autorizzazione va valutata in base alla normativa vigente al momento in cui l’amministrazione provvede, non a quella vigente all’avvio del procedimento. La declaratoria di improcedibilità in rito non definisce la posizione di interesse legittimo pretensivo e non può porsi in conflitto con il diritto europeo. L’annullamento senza rinvio della sentenza appellata resta limitato alle statuizioni caducatorie e di disapplicazione, restando fermo il capo risarcitorio non impugnato, coperto da giudicato interno.

Il Fatto

Una società operante come agenzia didattica di formazione al salvamento acquatico presentava nel gennaio 2022 al Ministero competente un’istanza di autorizzazione alla tenuta dei corsi e al rilascio delle abilitazioni di assistente bagnante, ai sensi del d.m. n. 206 del 2016. Il Comando generale delle Capitanerie di Porto rigettava con provvedimento del 17 marzo 2022, rilevando che la legge n. 15/2022 aveva ulteriormente posticipato l’entrata in vigore di quel regolamento, con proroga delle sole autorizzazioni già rilasciate ai tre operatori storici.

La società impugnava davanti al TAR Lazio, chiedendo anche la disapplicazione della norma di proroga per contrasto con la direttiva 2006/123/CE. Il TAR accoglieva il ricorso, annullava il provvedimento e riconosceva un risarcimento di € 15.000,00. Proponeva appello la Federazione controinteressata, cui si associava il Ministero.

La Motivazione della Corte

In corso di causa è intervenuto il d.m. n. 85 del 2024, emanato in esecuzione della novella recata dall’art. 8 del d.l. n. 51/2023, che ha varato un nuovo regolamento interamente sostitutivo del precedente e ha espressamente abrogato il d.m. n. 206/2016 a decorrere dal 1° luglio 2024. Per il Consiglio di Stato questa sopravvenienza rende improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non solo l’appello ma anche il ricorso di primo grado: la società non può più conseguire l’autorizzazione invocata in applicazione della disciplina ormai abrogata.

Il Collegio respinge la tesi dell’appellata secondo cui il procedimento, avviato sotto il precedente regolamento, dovrebbe trovare attuazione mediante il rilascio dell’atto abilitativo in virtù del legittimo affidamento. La definitività della statuizione di prime cure è stata impedita dalla tempestiva proposizione dell’appello e, comunque, ogni istanza va vagliata in base alla normativa vigente al momento delle determinazioni amministrative. Il richiamo è al consolidato orientamento amministrativo, che esclude rilevanza al momento di avvio del procedimento e valorizza la diversa valutazione degli interessi pubblici recata dallo ius superveniens.

Quanto alla prospettata contrarietà al diritto europeo della disciplina sopravvenuta, la Corte osserva che si tratta di normativa estranea al giudizio: il nuovo regolamento è già oggetto di separato ricorso pendente davanti al TAR Lazio e l’amministrazione non ne ha fatto applicazione nei confronti della società. Opera quindi la preclusione di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. in assenza di provvedimenti applicativi impugnabili. Parimenti irrilevante è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.l. n. 51/2023, non applicandosi quella previsione ai fini della declaratoria di improcedibilità.

In ragione dell’unitarietà del rapporto processuale, la dichiarazione di improcedibilità comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata. Tuttavia essa resta limitata alle statuizioni di caducazione e disapplicazione: il capo risarcitorio, non impugnato in via principale dal Ministero unico soggetto legitimato, è coperto da giudicato interno. La mancata impugnazione incidentale della società, che avrebbe dovuto dolersi della portata non satisfattiva del risarcimento, esclude la permanenza di un interesse alla verifica dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Le spese sono integralmente compensate, salva la conferma della condanna ministeriale alle spese di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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