Contributo TLC: obbligo di stretta pertinenza dei costi addebitabili agli operatori (TAR Lazio n. 620 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rendiconto annuale redatto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 è atto autonomamente impugnabile, distinto dalla delibera contributiva a monte, perché assolve una funzione di controllo e riequilibrio ex post del sistema di finanziamento. I costi delle attività regolatorie sono addebitabili agli operatori di comunicazioni elettroniche solo se l’Autorità esplicita, con motivazione rafforzata, la stretta pertinenza di ciascuna funzione alle tre categorie di cui all’art. 16, comma 1, CECE. Il criterio di imputazione dei costi è conforme al quadro eurounitario quando distingue unità core e non core e valorizza l’effettivo impiego delle risorse. La generica finalità di tutela del consumatore non giustifica, di per sé, la traslazione dei costi di funzionamento dell’Autorità sugli operatori.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle comunicazioni elettroniche ha impugnato la delibera con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il Rendiconto per il 2022, redatto ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003. La ricorrente contesta l’imputazione al contributo TLC dell’intero complesso delle attività svolte nel settore, comprese quelle non direttamente riconducibili al regime di autorizzazione generale.
Deduce due motivi: la violazione del divieto di oneri eccedenti i costi strettamente pertinenti, con eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, e l’illegittimità delle rettifiche in quanto calcolate su una base di costi errata. Si sono costituite l’Autorità e una controinteressata, resistendo al gravame.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità. L’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 configura la rendicontazione come fase autonoma, preordinata a verificare la corrispondenza tra costi effettivamente sostenuti e contributi riscossi. Il rendiconto conserva una propria attitudine lesiva anche dopo l’annullamento della delibera contributiva, come chiarito dalla Cons. Stato, sez. VI, n. 10635 del 2023.
Nel merito, i motivi sono esaminati congiuntamente. Il Collegio richiama la Corte di Giustizia UE, sentenza 18 luglio 2013, C-228/12, e l’ordinanza 29 aprile 2020, C-399/19: finanziabili sono i soli costi amministrativi relativi alle tre categorie di attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici. La giurisprudenza nazionale richiede l’esplicitazione del nesso con dette attività secondo un criterio di stretta pertinenza.
L’impianto generale del Rendiconto 2022 è ritenuto sostanzialmente corretto: le attività sono censite analiticamente, ricondotte alle macro-categorie CE-1, CE-2 e CE-3, con distinzione tra unità core e non core e imputazione proporzionale dei costi trasversali. Le censure di carattere generale all’impostazione metodologica sono pertanto infondate.
Permane tuttavia un deficit motivazionale su specifiche poste. I pareri resi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, specie se relativi a operatori estranei al mercato TLC, non risultano correlati all’art. 16 CECE. Analoga carenza riguarda il Tavolo Telco e consumatori, la gestione del Contact Center e le richieste informative di cittadini ed enti. La generica finalità di tutela del consumatore non basta: serve l’indicazione della fonte normativa del potere e della sua riconducibilità alle fattispecie settoriali.
È invece sufficiente il nesso per il contenzioso tra operatori e utenti e per le decisioni sulla qualità del servizio. Quanto all’avanzo di cassa, esso non prova di per sé l’illegittimità della stima, essendo il meccanismo delle rettifiche previsto dallo stesso art. 16, comma 4. Il secondo motivo resta assorbito. L’accoglimento parziale impone all’Autorità una rinnovata istruttoria, con espunzione delle sole voci non giustificate. Spese compensate.
Nota della Redazione
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