Contaminazioni storiche e nesso di causalità presunto: responsabile è il gestore di fatto della discarica (TAR Puglia n. 637 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica di siti contaminati, l’identificazione del soggetto responsabile dell’inquinamento costituisce attività doverosa dell’amministrazione, che può legittimamente avvalersi del criterio del “più probabile che non” anche in presenza di contaminazioni storiche, atteso che la disciplina non opera retroattivamente ma pone attuale rimedio alla perdurante condizione di contaminazione dei luoghi. La responsabilità per il danno ambientale può essere imputata, secondo il principio “chi inquina paga”, anche a colui che abbia svolto un ruolo attivo e gestorio nella conduzione della discarica, senza soluzione di continuità nelle diverse compagini societarie succedutesi nel tempo, non rilevando la perdita della materiale detenzione del sito. Il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, ma è onerato di provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti, indicando a quale altra impresa debba addebitarsi la specifica condotta causativa dell’inquinamento. L’eventuale responsabilità della curatela fallimentare, ove esistente, non elide quella della società o dei soggetti che hanno materialmente commesso, contribuito o agevolato la verificazione della situazione di danno o di pericolo per l’ambiente.
Il Fatto
La Provincia di Brindisi, con ordinanza del 20.12.2021, adottata ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, intimava al ricorrente l’esecuzione di interventi di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani, individuandolo quale responsabile dell’inquinamento delle acque di falda, nonché la ricostituzione delle garanzie finanziarie prescritte. Con successiva ordinanza del 27.07.2023, l’amministrazione provinciale, all’esito delle indagini condotte sul “Pozzo SMD” nell’ambito del piano di caratterizzazione, diffidava il medesimo soggetto all’attuazione delle misure necessarie. Il ricorrente, socio e amministratore delle società che avevano gestito l’impianto dal 1998, impugnava entrambi i provvedimenti deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’individuazione della propria responsabilità, da ascriversi, a suo dire, alla curatela del fallimento della società proprietaria dell’area, e l’omesso riscontro dell’attualità del superamento dei valori soglia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, confermando integralmente la motivazione dell’ordinanza cautelare già resa in causa, ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l’individuazione del ricorrente quale responsabile dell’inquinamento. In primo luogo, il TAR ha evidenziato che l’identificazione del responsabile costituisce attività doverosa posta a presidio del primario interesse alla rimozione della fonte dell’inquinamento e che le disposizioni in materia di bonifica trovano applicazione anche in ipotesi di contaminazioni storiche, non sanzionando condotte risalenti ma ponendo rimedio alla perdurante condizione di contaminazione dei luoghi.
Quanto all’accertamento del nesso eziologico, il Tribunale ha richiamato il consolidato criterio del “più probabile che non”, in forza del quale l’amministrazione può fondare la propria presunzione su indizi plausibili, quali la vicinanza dell’impianto all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e quelle impiegate nell’attività, potendo avvalersi anche di presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2727 cod. civ.
Nel caso di specie, il ruolo attivo e gestorio svolto dal ricorrente, senza soluzione di continuità nelle varie compagini societarie succedutesi nella gestione della discarica a partire dal 1998, ha integrato elementi sufficienti a dimostrare la titolarità della gestione. Il TAR ha precisato che, anche in caso di fusione per incorporazione, l’acquirente subentra negli obblighi gravanti sul precedente titolare e che gli amministratori, ai sensi degli artt. 2475-bis e 2476 cod. civ., sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge, inclusi gli obblighi ambientali.
Quanto alla dedotta responsabilità della curatela fallimentare, il Collegio ha osservato che la stessa, ove esistente, non elide la responsabilità dei soggetti che hanno materialmente contribuito alla verificazione del danno, tanto più che non risultava che la curatela avesse gestito o si fosse intromessa nella gestione della discarica, essendo l’obbligazione di ripristino ambientale un’obbligazione personale che segue le sorti del soggetto che ha causato il danno e non quelle della res.
Infine, in relazione alla dedotta risalenza degli accertamenti, il TAR ha rilevato che le risultanze analitiche del campione prelevato nel 2023 dal pozzo SMD avevano confermato il perdurare della non conformità delle acque di falda, escludendo ogni dubbio sull’attualità della contaminazione. Il rigetto del ricorso principale ha determinato, per illegittimità derivata, anche il rigetto dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese processuali stante la peculiarità e complessità della controversia.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2475-bis c.c. – Rappresentanza della società
- Art. 2476 c.c. – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
- Art. 2727 c.c. – Nozione