Controinteressato individuato dall’interesse sostanziale non dalla collocazione in graduatoria (Cons. Stato n. 10259 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure per l’erogazione di sussidi pubblici, la qualità di controinteressato, ai fini degli artt. 41 e 49 Cod. proc. amm., presuppone il concorso di un elemento formale, dato dall’individuazione nominativa nel provvedimento impugnato, e di un elemento sostanziale, costituito da un interesse uguale e contrario a quello azionato, suscettibile di pregiudizio per effetto dell’accoglimento del ricorso. Ove la lex specialis non consenta alcuno scorrimento della graduatoria e le risorse residue non siano sufficienti a finanziare le domande di pari o inferiore punteggio, i soggetti collocati in posizione deteriore non sono controinteressati e non è dovuta la notifica del gravame ad almeno uno di essi. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica risulta pertanto erronea, non integrando peraltro un’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 105, comma 1, Cod. proc. amm.
Il Fatto
La società appellante partecipava alla procedura bandita dalla Regione Campania per il sostegno alle imprese nella promozione di efficientamento e risparmio energetico, a valere sul Programma regionale Campania Fesr 2021-2027. Con decreto dirigenziale dell’11 dicembre 2023 veniva esclusa dopo essere stata inizialmente ammessa con un punteggio di 83 punti e un contributo riconosciuto.
L’esclusione era motivata dalla carenza dei requisiti di moralità in capo al rappresentante dell’impresa, stante una condanna penale dallo stesso subita. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, unendo un’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm. sugli atti istruttori. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso per mancata notifica ad alcuno dei controinteressati. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto la nozione di controinteressato, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui rileva il soggetto individuato o facilmente individuabile sulla base del provvedimento impugnato, titolare di un interesse al mantenimento della situazione esistente, messa in forse dal ricorso. La nozione esige il concorso dell’elemento formale e di quello sostanziale, come affermato da Cons. Stato n. 11721 del 2022 e da CGA n. 284 del 2024.
Con specifico riferimento alle procedure di erogazione di sussidi, la Sezione richiama il principio per cui, a fronte di una lex specialis che prevede l’erogazione nell’ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti utilmente classificati possono essere astrattamente pregiudicati dalla riammissione del concorrente escluso, con conseguente obbligo di notifica ad almeno uno di essi (Cons. Stato n. 7222 del 2021; n. 2554 del 2021).
Tale regola va tuttavia verificata sul concreto atteggiarsi della procedura. L’avviso prevedeva la pubblicazione degli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento: tutti i soggetti inclusi in tali elenchi risultavano ammessi al contributo e nessuno vantava un interesse contrario al ricorso. Quanto alle imprese non finanziate, la società ha dato prova, mediante nota regionale del 22 novembre 2024 non circostanziamente confutata, che non si è proceduto né si procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria, poiché la Comunicazione Ue imponeva la concessione degli aiuti entro il 30 giugno 2024 e le risorse residue non sarebbero state sufficienti a finanziare le domande con punteggio inferiore.
Di qui l’assenza di un effettivo interesse a contraddire e l’accoglimento dell’appello, con riforma della sentenza e declaratoria di ammissibilità del ricorso di primo grado. La Sezione esclude la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, Cod. proc. amm., non ricorrendo un palese errore o una motivazione tautologica, ma un’ordinaria erronea valutazione, come chiarito da Ad. plen. n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025.
Nota della Redazione
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