Esclusione dal concorso disposta dal dirigente e non dalla commissione (TAR Lazio n. 1404 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di esclusione di un candidato da una procedura concorsuale, attribuito dall’art. 3 e dall’art. 4 del bando all’amministrazione, può essere esercitato esclusivamente per il difetto dei requisiti di ammissione o per la mancata, incompleta o non conforme presentazione della documentazione richiesta. Esso non si estende ai profili che emergono dalla valutazione delle prove dei candidati, il cui esame è riservato alla commissione giudicatrice, organo all’uopo nominato. Ne consegue l’illegittimità per incompetenza del provvedimento di esclusione adottato dal dirigente dell’area risorse umane sul rilievo di una irregolarità dell’elaborato, trattandosi di prescrizione introdotta dalla stessa commissione a pena di esclusione, della cui violazione solo questa avrebbe potuto rilevare. È inoltre illegittimo il rifiuto della commissione di valutare i titoli di servizio eccedenti il quinquennio utilizzato per il requisito di accesso, quando tali periodi siano comunque evincibili dalla domanda o dalle autocertificazioni.
Il Fatto
Con disposizione direttoriale n. 1770 del 10 aprile 2024 un’università pubblica ha indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato. La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione il 28 aprile 2024. All’esito delle prove e della valutazione dei titoli si è collocata al sesto posto della graduatoria, con il punteggio di 52,25.
Con Disp. Dir. n. 3154/2024 del 17 luglio 2024, il Direttore dell’Area Risorse Umane ha disposto la sua esclusione, avendo riscontrato che l’elaborato risultava modificato rispetto alla configurazione standard, in particolare “giustificato”, in violazione delle prescrizioni dettate dalla commissione per la prova scritta. Con successiva disposizione della stessa data è stata approvata la graduatoria. La candidata ha impugnato i provvedimenti, deducendo il vizio di incompetenza dell’organo che ha disposto l’esclusione e l’erronea valutazione dei titoli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Un semplice miglioramento della posizione in graduatoria radica l’interesse al ricorso in relazione al possibile scorrimento della stessa, non potendosi escludere con certezza tale evenienza in presenza di rinunce o di ulteriori utilizzazioni.
Nel merito è risultato fondato il primo motivo sotto il profilo assorbente del vizio di incompetenza. Il bando circoscrive il potere di esclusione al difetto dei requisiti di ammissione e alle irregolarità documentali. Esso non può riguardare i profili che emergono dalla valutazione delle prove, rimessi alla commissione giudicatrice.
Nel caso concreto il dirigente ha esaminato l’elaborato e ne ha disposto l’esclusione, sostituendosi alla commissione. Il rilievo riguardava una prescrizione che la stessa commissione aveva introdotto, a pena di esclusione, nel verbale della riunione preliminare: solo la commissione avrebbe potuto rilevarne la violazione in sede di correzione.
Da qui l’annullamento dell’esclusione e la riammissione della ricorrente alla procedura. Il secondo motivo è stato accolto solo in parte. La commissione ha errato nel non valutare i periodi di servizio eccedenti il quinquennio utilizzato per il requisito di accesso: un vizio formale nella compilazione della domanda non può determinare la mancata valutazione di un titolo di merito effettivamente esistente ed evincibile da altra parte della domanda.
È invece immune da vizi logici il diniego di punteggio per il dottorato di ricerca, non attinente al profilo professionale richiesto, declinato dal bando in termini di competenze manageriali, conoscenza del diritto amministrativo e della legislazione universitaria. Il Tribunale ha pertanto ordinato alla commissione di rivalutare i titoli professionali, con compensazione delle spese in ragione della soccombenza parziale.
Nota della Redazione
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