Parere medico di inidoneità al servizio è atto endoprocedimentale non impugnabile (TAR Emilia-Romagna n. 1234 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera, anche di seconda istanza, costituisce un atto di natura endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, espressione di finalità tecniche e di esigenze istruttorie. La determinazione potenzialmente lesiva dell’interesse del dipendente è unicamente quella dell’Amministrazione di appartenenza, che resta competente ad adottare l’atto finale del procedimento. Ne consegue che il parere medico è impugnabile non già autonomamente, bensì con la determinazione conclusiva dell’Amministrazione. In difetto di quest’ultima, il ricorso proposto avverso le sole determinazioni tecniche è inammissibile per carenza di un interesse attuale e concreto.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco con qualifica di Capo Squadra, si è sottoposto ad un intervento di artrodesi su due vertebre lombari e sulla prima vertebra sacrale, con inserimento di viti peduncolari. Il Comando provinciale di appartenenza ha richiesto il parere della Commissione Medica Ospedaliera per stabilire se il dipendente fosse in grado di svolgere le mansioni in forma totale.
La Commissione Ospedaliera ha giudicato il ricorrente non idoneo permanentemente al servizio d’istituto, ritenendolo idoneo solo in forma parziale. Il ricorrente ha contestato tale parere davanti alla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza, che ha confermato il giudizio, indicando come controindicati il servizio tecnico urgente di soccorso, l’attività di vigilanza e l’addestramento. Il ricorrente ha quindi impugnato i verbali e gli atti presupposti davanti al TAR, chiedendo l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, all’esito dell’udienza, la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse attuale e concreto. La questione centrale è la natura giuridica del parere della Commissione Medica Ospedaliera.
Il giudizio di tale organo, anche di seconda istanza, costituisce secondo il TAR solo un elemento di conoscenza e di valutazione nell’ambito del procedimento concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità. L’intervento dell’organo medico-legale risponde a finalità di carattere tecnico e ad esigenze di ordine istruttorio. La determinazione potenzialmente lesiva dell’interesse del dipendente resta unicamente quella dell’Amministrazione di appartenenza, competente ad adottare l’atto finale.
Il parere, in quanto atto di natura endoprocedimentale privo di concreta lesività, è dunque impugnabile non già autonomamente, bensì con la determinazione finale dell’Amministrazione. Il Collegio richiama sul punto TAR Sicilia, sez. III, n. 2843 del 2024.
Nel caso concreto, il TAR osserva che il Comando provinciale ha sì richiesto il parere della Commissione, ma non risulta che abbia poi adottato un provvedimento conclusivo del procedimento. Dagli atti risultano impugnati esclusivamente gli accertamenti e le determinazioni dell’organo tecnico, e non il provvedimento finale. La circostanza è decisiva.
Il ricorso avverso le determinazioni tecniche è pertanto dichiarato inammissibile. Il Collegio compensa integralmente le spese di lite, in considerazione della particolarità della controversia. Il TAR dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Nota della Redazione
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