Liquidazione del gratuito patrocinio e corretta quantificazione degli onorari nel processo amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 1349 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la liquidazione degli onorari in favore del difensore ammesso al gratuito patrocinio deve essere effettuata applicando la riduzione del 50% prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Ai fini della quantificazione, il valore della controversia, ove indeterminabile, va ricondotto allo scaglione tariffario fino a 26.000,00 euro, considerato l’oggetto e la complessità della medesima. La fase “introduttiva della controversia”, nel caso in cui non sia configurabile un’attività difensiva autonoma e distinta, deve essere ricompresa nella fase di “studio della controversia”, senza dar luogo a un compenso separato. Il compenso così rideterminato deve altresì essere dimidiato ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002, con la conseguente liquidazione dell’importo finale al netto di IVA, spese generali e cassa previdenziale nella misura di legge.

Il Fatto

La Questura di Ferrara aveva dichiarato inammissibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in permesso per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente. Avverso tale provvedimento, il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Emilia-Romagna, chiedendone l’annullamento.

Il giudizio era stato definito con sentenza di accoglimento, con integrale compensazione delle spese tra le parti. Successivamente, il difensore della parte vittoriosa, ammesso al gratuito patrocinio con decreto della competente commissione, aveva depositato istanza di liquidazione degli onorari, indicando un importo complessivo di euro 9.135,00, oltre IVA e CPA, per un totale di euro 10.925,46.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminata la nota depositata dal difensore, ha rilevato che l’importo richiesto non era stato assoggettato alla riduzione del 50% prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti ai difensori nel processo amministrativo in caso di ammissione al gratuito patrocinio. Tale omissione ha reso necessaria l’integrale rideterminazione dell’onorario.

Con riferimento al valore della controversia, il Tribunale ne ha dichiarato il carattere indeterminabile, individuando però un parametro oggettivo di riferimento nella circostanza che la stessa, per oggetto e complessità, dovesse considerarsi compresa nello scaglione tariffario fino a 26.000,00 euro, con applicazione del valore medio-basso. Il Collegio ha quindi proceduto a rideterminare i compensi per ciascuna fase, escludendo la somma relativa alla fase “introduttiva della controversia”, ritenuta non autonomamente liquidabile in quanto, nel caso di specie, assorbita nella fase di studio della controversia medesima.

Sulla base di tali premesse, l’onorario è stato quantificato dal Tribunale in complessivi euro 4.106,00, così suddivisi: euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 1.061,00 per la fase cautelare collegiale ed euro 1.911,00 per la fase decisionale. A detto importo il Collegio ha applicato il dimezzamento imposto dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, pervenendo alla liquidazione definitiva in favore del difensore della somma di euro 2.053,00 per onorari e diritti, oltre CPA e spese generali nella misura di legge, con esclusione dell’IVA in quanto non dovuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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