Ottemperanza al decreto di equa riparazione ed esecuzione delle spese di lite (TAR Calabria n. 1025 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo sufficiente la presentazione della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla stessa. Accertato il perdurante inadempimento della p.a., il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario è incaricato anche del pagamento delle spese di lite, in caso di mancata rifusione nel termine concesso per l’esecuzione, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale. La liquidazione delle spese segue i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine alla materia.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondergli, a titolo di equa riparazione, la somma ivi indicata oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata.

Il ricorrente ha inviato alla p.a. la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e dalla presentazione della richiesta sono decorsi sei mesi. L’amministrazione è rimasta inerte. Il deducente ha quindi proposto l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza con nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR rivede la propria precedente giurisprudenza. Per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 ritiene non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Stante il perdurante inadempimento della p.a., il gravame è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero della Giustizia deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della decisione, a cura di parte ricorrente. In caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che su istanza di parte provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.

Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione resistente, liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, come da Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

Il punto di maggiore interesse riguarda le spese di lite. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni concesso per l’esecuzione, al pagamento provvede il commissario nominato con la sentenza. Il Collegio fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e su ragioni di economia processuale: si evita, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa, prevenendo ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’amministrazione, secondo il principio del buon andamento. Il Collegio richiama inoltre l’art. 95 cod. proc. civ. e l’art. 510 cod. proc. civ., che nel procedimento di espropriazione forzata — con il giudizio di ottemperanza condividendo le finalità — prevedono che le spese gravino sul debitore e siano soddisfatte con la distribuzione del ricavato, in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.

Il ricorso è accolto. L’amministrazione è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 857,00 oltre accessori di legge, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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